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Notifica di atti tributari e irriperibili

La notifica a mezzo posta degli atti tributari ai destinatari c.d. irreperibili relativi

Anna Mele

(Commento all’ordinanza n. 18880/2025 della Corte di Cassazione)

Abstract: Il presente articolo analizza la sentenza n. 18880/2025 della Corte di Cassazione con la quale viene riaffermata, in ambito tributario, la piena legittimità della notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, anche nei casi di mancata allegazione della CAD (comunicazione di avvenuto deposito) in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario. Obiettivo dell’indagine è quello di illustrare, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, l’inquadramento normativo della notifica c.d. semplificata eseguita dagli agenti della riscossione attraverso il servizio postale ordinario, senza applicazione della disciplina di cui alla legge n. 890/1982.

Il contributo analizza il procedimento di notifica nei confronti di soggetti temporaneamente irreperibili, operando una distinzione tra l’avviso di giacenza – come previsto dal regolamento D.M. 1° ottobre 2008) postale – e la CAD – prevista dall’art. 8 della legge n. 890/1982 -, ribadendo come il momento perfezionativo della notifica avviene, per analogia, al decorrere di dieci giorni dalla data di immissione dell’avviso o alla data del ritiro del plico, se anteriore.

Viene affrontato, ancora, il continuo dibattito giurisprudenziale riguarda alla validità o meno delle notifiche postali in assenza della comunicazione di avvenuto deposito, evidenziando come la Cassazione abbia chiarito che, nelle ipotesi di notifica diretta ex art. 26, non è richiesto alcun ulteriore incombente, trovando applicazione un regime probatorio “semplificato”.

Le conclusioni confermano, dunque, la legittimità costituzionale della notifica semplificata anche in assenza della comunicazione di avvenuto deposito, tenuto conto della funzione pubblicistica dell’attività esattiva e della possibilità di tutela per il destinatario di chiedere la remissione in termini ex art. 153, co. 2, c.p.c, nelle ipotesi di mancata effettiva conoscenza dell’atto per causa a sé non imputabile.

Abstract in eng: This article analyzes the ruling no. 18880/2025 by the Italian Court of Cassation, reaffirming the full legality of the direct postal notification of tax assessment acts under Article 26 of Presidential Decree no. 602/1973, even in cases where the Communication of Deposit (CAD) is not attached in the event of the recipient’s relative unavailability. The purpose of the study is to illustrate, in light of the latest judicial trends, the regulatory framework of the so-called simplified notification process carried out by tax collection agents via regular postal service, without applying the provisions of Law no. 890/1982.

The paper examines the notification process for temporarily unavailable recipients, distinguishing between the “avviso di giacenza” (notice of receipt) as per the regulation of Ministerial Decree 1st October 2008 and the CAD required by Article 8 of Law no. 890/1982. It emphasizes that the notification is considered complete, by analogy, after ten days from the notice’s issuance or upon the recipient’s collection of the package, whichever comes first.

The article also addresses the ongoing judicial debate concerning the validity of postal notifications in the absence of the communication of deposit, clarifying that, for direct notifications under Article 26, no additional procedural steps are necessary, applying a “simplified” evidentiary regime.

The conclusions confirm the constitutional legitimacy of simplified notifications even without the communication of deposit, considering the public nature of the tax collection process and the recipient’s right to request reinstatement of the terms under Article 153, paragraph 2, of the Civil Procedure Code, in cases of lack of actual knowledge of the document due to reasons not attributable to them.

Sommario: 1. La decisione della Corte di Cassazione – 2. Il procedimento di notificazione ai contribuenti c.d. irreperibili relativi – 3. Il dibattito giurisprudenziale sulla validità della notifica per posta in caso di temporanea assenza del destinatario – 4. Conclusioni

1. La decisione della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 18880 del 28.05.2025, la Corte di Cassazione ha avvertito la necessità di soffermarsi nuovamente sulla problematica relativa al procedimento di definizione della notifica diretta ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 degli atti tributari, adottati dalla Amministrazione finanziaria, e per essa, dagli agenti della riscossione, con particolare attenzione all’istituto della c.d. “compiuta giacenza”, confermandone la legittimità anche nel caso di mancata ostensione della CAD e, soprattutto, ribadendo ancora una volta la differenziazione tra il procedimento di notifica ex lege n. 890/82 e quello di notifica c.d. “semplificata” previsto dal servizio postale ordinario.

Secondo gli Ermellini, infatti, “nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall’art. 149 cod. proc. civ. e della legge 20 novembre 1982, n. 890, ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (tra le tante. Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5154; Cass. Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7464; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17712).

Tale precisazione è di fondamentale importanza, in quanto  le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che si renda necessario l’invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all’ufficio postale, perché: “in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto, il regolamento postale (d. m. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli “invii a firma” (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l’ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza (art. 25).

2. Il procedimento di notificazione ai contribuenti c.d. irreperibili relativi

Orbene, l’avviso di giacenza differisce dalla CAD, in quanto consiste in uno scontrino cartaceo lasciato dal postino nella cassetta postale, indicando che è stato effettuato un tentativo di consegna di una raccomandata, e che è possibile ritirare la missiva presso un ufficio postale entro un certo periodo di tempo. 

L’avviso riporta la data del tentativo di consegna, l’ufficio postale dove recarsi e il codice identificativo della spedizione. 

La Cassazione, infatti, ha ritenuto di voler specificare che il regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito ma, appunto, soltanto il “rilascio dell’avviso di giacenza“.

Naturalmente la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario,  è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l’agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se  anteriore (in termini: (Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355).

Tale affermazione assume rilievo non di poco conto nell’odierno panorama giuridico, in quanto interviene a spada tratta sulla consuetudine invalsa di impugnare la mancata esibizione/assenza della CAD in caso di notifiche di atti della Pubblica Amministrazione, soprattutto se effettuate ai familiari conviventi.

Purtroppo, tale eccezione molto spesso risulta accolta superficialmente, senza che venga operata la necessaria distinzione tra i due diversi regimi egualmente legittimi ed operativi per la notifica diretta degli atti tributari ed amministrativi da parte della P.A.

Precisa, infatti, la Suprema Corte che : “ la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento [e, quindi, anche dell’ingiunzione di pagamento] da parte del concessionario della riscossione, eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d. m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che, qualora nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 – l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).

3. Il dibattito giurisprudenziale sulla validità della notifica per posta in caso di temporanea assenza del destinatario

La sentenza in commento è  categorica nel ribadire ancora una  volta il concetto che :” in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento [e, quindi, anche dell’ingiunzione di pagamento], eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto da parte dell’agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a  garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2023, n. 23723; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9866).

Né tale orientamento sulla c.d. “notifica postale diretta” risulta essere stato inciso dalla pronunzia delle Sezioni Unite delle Corte (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012), in tema di notifica degli atti impositivi e degli atti processuali a mezzo del servizio postale ex art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890, con riguardo alla necessità di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto  deposito (CAD), per l’ipotesi di irreperibilità “relativa” del destinatario.

Al riguardo, la sentenza in commento, come sopra evidenziato, ha voluto sottolineare ed aderire al principio secondo il quale: «Nel caso concreto, nell’avviso di ricevimento attestante la notifica dell’ingiunzione di pagamento (…) si dà espressamente atto che l’agente postale in data 9.11.2017 ha, per un verso, “immesso l’avviso nella cassetta postale corrispondente dello stabile in indirizzo” e, per altro verso, “spedito comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 66134625420 del 09.11.2017”», e che, per conseguenza, «la notifica in esame deve ritenersi perfezionata in data 20.11.2017, a seguito del decorso del decimo giorno dalla data (del 9.11.2017) del rilascio dell’avviso (cioè dell’immissione dello stesso nella cassetta postale del destinatario)». Da qui l’ulteriore corollario che: «Né a conclusioni diverse si perviene se [si] volesse tener conto dell’ulteriore adempimento della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (attività, peraltro, cui l’agente postale non era neppure effettivamente tenuto), spedizione avvenuta pur essa in data 9.11.2017».  

Nel caso di specie, la notifica dell’ingiunzione di pagamento è stata eseguita in totale osservanza della disciplina sulla notifica a mezzo del servizio postale, non essendo necessaria la produzione della comunicazione di avvenuto deposito a fronte dell’immissione in cassetta postale dell’avviso di giacenza. Da qui il corretto apprezzamento della sentenza che «la notifica in esame deve ritenersi perfezionata in data 20.11.2017, a seguito del decorso del decimo giorno dalla data (del 9.11.2017) del rilascio dell’avviso (e cioè dell’immissione dello stesso nella cassetta postale del destinatario)».

Peraltro, i giudici supremi hanno aggiunto ad abundantiam che: «Né a conclusioni diverse si perviene se volesse tenere conto dell’ulteriore adempimento della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (attività, peraltro, cui l’agente postale non era neppure effettivamente tenuto), spedizione avvenuta pur essa in data 9.11.2017», concludendone che «il complesso normativo (art. 14 legge n. 890/82; artt. 24 e 25 D.M. 1.10.2008) applicabile al caso di  specie (come interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità in coerenza con i principi di bilanciamento tra valori costituzionali) non richiede in alcun modo, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’esibizione della comunicazione di avvenuto deposito (come assunto da parte appellante nelle memorie illustrative), mostrandosi, come detto, all’uopo sufficiente l’attestazione del rilascio dell’avviso ovvero, al più, della spedizione della c.d. C.A.D.».  

Sul punto, si ricordano anche le intervenute puntualizzazioni per lequali per la notifica semplificata in proprio della P.A. a mezzo posta «non va redatta alcuna relata di notifica» (Cass. n. 34260 del 2019; in termini, Cass. n. 17598 del 2010; Cass. n. 14501 del 2016; Cass. n. 9240 del 2019), ma in caso di notifica al portiere o a persona delegata al ritiro, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da questi ultimi sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario (Cass. n. 8293 del 2018). D’altra parte, in siffatta evenienza, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n. 19795 del 2017 e n. 29642 del 2019)”.

4. Conclusioni

La sentenza in commento si pone sulla scia della consolidata giurisprudenza (Cass. n. 28618/24; n. 24555/24; n. 14279/24; n. 9866/24 e 16183/21) secondo la quale in ipotesi di notifica diretta a mezzo posta da parte dell’ente, senza intermediazione dell’Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito del plico presso l’ufficio postale.
Secondo la Corte, infatti, laddove l’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 consente all’Amministrazione finanziaria di notificare i propri atti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa riferimento ad una modalità di notifica semplificata, rispetto alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari prevista dalla legge 890/1982.

Ciò comporta che in questo caso l’ente non sarà soggetto alle regole previste dalla citata legge 890/1982, in tema di compiuta giacenza, ma si dovrà rifare alle norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008).

Modalità di notifica che è stata giudicata legittima dalla Corte costituzionale, giustificandosi tale forma “semplificata” (Corte cost. n. 175/18 e n. 104/19) in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’Ente e per esso dal concessionario, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. (in conformità Cass. n. 9866/24; n. 33236/23).

Per i Giudici di legittimità, infatti, il corretto bilanciamento tra l’interesse del notificante e quella del destinatario si trova applicando anche alla notifica a mezzo posta, per analogia, le regole della legge 890/1982 (articolo 8, comma 2), adeguandole al regime semplificato ammesso per la notifica a mezzo posta.

Ne consegue che il perfezionamento della notifica si verificherà passati 10 giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza (o dal ritiro del piego se precedente), tenuto conto dell’assenza dell’obbligo della raccomandata informativa nella notifica ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Naturalmente, in questo caso, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, il rispetto del principio costituzionale di assicurare al contribuente l’effettiva possibilità di conoscibilità dell’atto si realizza consentendo allo stesso di essere «rimesso in termini» laddove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/20).

fonte: ratioiuris.it

Riscossione tributi e Organo di revisione

Corte dei Conti – Sezione Controllo – Emilia Romagna – Deliberazione 125 del 17/10/2025

La Sezione, infine, richiama il Comune (e l’Organo di revisione) a prestare particolare attenzione alla corretta contabilizzazione delle entrate relative ad avvisi di liquidazione e di accertamento emessi nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione tributaria, con la raccomandazione di attuare, prima dell’attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie all’individuazione dei soggetti debitori ed al recupero di quanto dovuto, ponendo in essere nell’immediato tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie.

Hub contratti pubblici

Sono disponibili nell’Hub Contratti Pubblici (www.serviziocontrattipubblici.it ) i nuovi servizi digitali realizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e ITACA, con il supporto tecnologico di PagoPA, Invitalia e IFEL.
Nell’ambito del progetto finanziato dal PNRR, (investimento (M1C1 – 1.10) sono stati realizzati e fruibili gratuitamente, a supporto delle stazioni appaltanti, strumenti digitali innovativi, volti a favorire la piena attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche).
Grazie al lavoro congiunto del MIT e dei partner di progetto, è ora accessibile nell’Hub Contratti Pubblici –  DIGIT App:
•    il Codice dei contratti digitalizzato: uno strumento interattivo e aggiornato che consente una consultazione rapida e sistematica della normativa, con collegamenti ipertestuali agli articoli e alle disposizioni di riferimento integrato con i pareri del servizio supporto giuridico del MIT, le faq di ANAC articolo per articolo comprensivo di mind map e flaschcard;

Lo stato del CCNL Funzioni Locali

Lo stato del CCNL Funzioni Locali

La riunione all’Aran, inizialmente prevista per il 14 ottobre, è stata spostata al 22 ottobre. Un rinvio che, più che segnalare un rallentamento, lascia intendere la volontà di arrivare al tavolo con tutti i conti in ordine. Il nodo, infatti, è sempre lo stesso: le risorse economiche per chiudere il rinnovo del contratto 2022-2024 del comparto Funzioni Locali.

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto all’Agenzia di fornire un quadro complessivo delle disponibilità finanziarie, così da capire fino a che punto sarà possibile dare risposte concrete alle attese dei lavoratori.

Nel frattempo, l’Agenzia ha diffuso una tabella scaricabile QUA di confronto tra il testo del contratto 2019-2021 e l’ipotesi 2022-2024. Un documento utile per orientarsi tra le novità, che fotografa un testo ormai quasi definitivo dal punto di vista normativo.

Resta però l’incognita economica: le parti confidano che nel pacchetto finale possa trovare spazio anche il fondo di perequazione per gli enti territoriali, destinato a ridurre le disuguaglianze retributive e a sostenere le amministrazioni con bilanci più fragili.

fonte: gianlucabertagna.it

Il PEF e la proposta del project financing

Il PEF rappresenta il fulcro della proposta di finanza di progetto.
Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 24/10/2025, n. 2970

Scritto da Roberto Donati 24 Ottobre 2025    100 Visualizzazioni
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Il PEF rappresenta il fulcro della proposta di finanza di progetto, in quanto elemento preordinato a consentire di valutare la proposta progettuale per la sua adeguatezza e per l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della futura concessione, nonché di misurare la validità dell’iniziativa economica.

Questo quanto ribadito da Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 24/10/2025, n. 2970:

Ebbene, vi è ragione di ritenere, ad avviso di questo Collegio, che alla data di entrata in vigore di tali disposizioni il procedimento di finanza di progetto per cui è causa non fosse già “in corso”, atteso che la presentazione del PEF costituisce un elemento che qualifica la proposta progettuale, rappresentandone un requisito che ne integra, indefettibilmente, la correlata validità.

Tale assunto deve trarsi, in prima battuta, dall’analisi letterale del testo normativo di riferimento, ossia il vigente art. 193, comma 3, del D.lgs. 36/2023, il quale, nel declinare gli elementi che ciascuna proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi “contiene”, richiama espressamente, oltre al “progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l’articolo 6-bis dell’allegato I.7.”, a “una bozza di convenzione” e alla “specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l’indicazione dei requisiti del promotore”, anche il “Il piano economico-finanziario”, il quale “comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno”.

Tale disposizione, peraltro, si colloca su un piano di continuità:

(i) con quanto previsto dall’art. 193, comma 1, del D.lgs. 36/2023, nella formulazione anteriore alle modifiche e integrazioni apportate dal D.lgs. 209/2024, ove veniva espressamente previsto che “Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”;

(ii) con l’antecedente previsione di cui all’art. 183, comma 9, del D.lgs. 50/2016, il quale stabiliva che “Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile”.

La valorizzazione, per via legislativa, dello strumento del PEF quale requisito qualificante la proposta progettuale in materia di project financing è coerente, del resto, con il ruolo di primaria importanza che esso viene ad assumere, quale elemento preordinato a consentire di valutare la proposta progettuale per la sua adeguatezza e per l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della futura concessione, nonché di misurare la validità dell’iniziativa economica.

Come tale, quindi, esso rappresenta un elemento significativo della proposta progettuale e ne integra a pieno titolo la validità, “…di cui vale ad illustrare, valorizzare, corroborare e giustificare la complessiva sostenibilità tractu temporis: pur non sostituendosi o sovrapponendosi ad essa, in sostanza, ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, al fine di provare che l’impresa andrà prospetticamente a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività” (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2024, n. 8437; Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6015; Cons. Stato, Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214; Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4760; Cons. Stato, sez. III, 22 novembre 2011, n. 6144; Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2010, n. 653).

Detto altrimenti, il PEF rappresenta il fulcro della proposta progettuale, atteso che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, esso costituisce “…un elemento essenziale dell’offerta alla luce dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, con la conseguenza che la mancanza del piano o l’omessa asseverazione da parte di soggetto abilitato costituisce vizio essenziale dell’offerta, non sanabile col soccorso istruttorio stante l’art. 83, comma 9, del medesimo decreto. Peraltro, trattandosi di un documento caratterizzato da una particolare qualificazione in materia finanziaria nonché dalla terzietà del soggetto da cui promana, non è ammissibile che alla sua mancanza possa sopperire la valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice, la quale si pone e, dunque, deve essere correttamente intesa in termini di mera attività aggiuntiva e non certo sostitutiva dell’asseverazione in argomento” (Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 14 dicembre 2023; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 febbraio 2020, n. 611).

Tale documento, ancor più specificatamente, “…dà modo all’amministrazione, che ha invitato ad offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto: sicché un vizio intrinseco del PEF – come quello di un riferimento temporale diverso dallo stabilito – si riflette fatalmente sulla qualità dell’offerta medesima e la inficia. Questa conclusione può essere confermata dalla considerazione che […] nel corso dell’esercizio della concessione, l’eventuale alterazione degli indicatori del PEF derivante da circostanze sopravvenute può determinare la modifica di elementi essenziali della concessione, quali l’entità del canone o la durata del rapporto; […]” (Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214).

Il provvedimento concessorio da adottarsi al termine della procedura per cui è causa, per sua natura, si qualifica, in particolare, “…per il trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario e, in tale contesto, il PEF ha la funzione di garantire l’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa e la corretta allocazione dei rischi lungo tutto l’arco temporale della gestione della concessione” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 17 giugno 2025, n. 1060).

Ne è conseguenza che la mancata presentazione del PEF non possa configurare una mera irregolarità formale o un errore materiale sanabile, a livello generale, mediante il soccorso istruttorio, il quale – anche nell’ampliato perimetro che a tale strumento viene riconosciuto dal D.lgs. 36/2023 – può consentire la sanatoria di difformità e carenze formali facilmente riconoscibili, ma non può supplire a sostanziali carenze dell’offerta o, come nel caso del project financing, della proposta progettuale.

fonte: giurisprudenzappalti.it

L'uso della AI nelle offerte tecniche

Palazzo Spada conferma che l’uso dell’IA nelle offerte tecniche è legittimo se la valutazione della commissione è motivata e coerente con la lex specialis


Può una stazione appaltante attribuire punteggi tecnici a un’offerta che utilizza sistemi di intelligenza artificiale senza incorrere in eccesso di potere? E fino a che punto il giudice può sindacare il giudizio tecnico della commissione, specie quando la valutazione investe tecnologie nuove e non regolamentate?

A rispondere è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 ottobre 2025, n. 8092, che conferma la decisione del TAR Lazio n. 4546/2025, affrontando un tema destinato a incidere sempre più nelle procedure di gara: l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) nelle offerte tecniche e i limiti del sindacato giurisdizionale sul punteggio attribuito.
 

La controversia nasce nell’ambito di una gara Consip per la stipula di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento di servizi di pulizia in enti del SSN.

L’impresa terza classificata aveva impugnato l’aggiudicazione lamentando, tra l’altro, la valutazione positiva attribuita all’offerta della concorrente che aveva dichiarato di utilizzare sistemi di IA per la gestione di alcune fasi operative e organizzative del servizio.

Secondo la ricorrente, la tecnologia indicata non sarebbe stata idonea a svolgere le funzioni dichiarate; la commissione, tuttavia, aveva premiato tale elemento nell’attribuzione dei punteggi tecnici.

La vicenda offre l’occasione per richiamare i principi che regolano la valutazione delle offerte tecniche e i limiti entro i quali il giudice può intervenire nel merito delle scelte discrezionali della commissione.

Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 36/2023, la valutazione delle offerte tecniche rientra tra le espressioni più tipiche della discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti.

Tale potere, fondato sui principi di buon andamento, imparzialità e risultato (artt. 1 e 2 del Codice), consente alla commissione di gara di apprezzare gli aspetti qualitativi e innovativi delle proposte presentate, purché la valutazione sia coerente con i criteri stabiliti nella lex specialis e sorretta da una motivazione logica e verificabile.

L’introduzione di soluzioni tecnologiche, come l’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) per l’espletamento di servizi oggetto di appalto, rientra pienamente nel concetto di innovazione valorizzato dal Codice, che incoraggia l’impiego di strumenti digitali in grado di migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei processi.

Tuttavia, la presenza di elementi tecnologici non impone alcuna automatica attribuzione di punteggio positivo. La valutazione deve riguardare l’effettiva capacità operativa della tecnologia proposta, la coerenza con le prestazioni richieste e l’attendibilità delle modalità di implementazione.

In tal senso, la giurisprudenza costante limita il sindacato del giudice amministrativo alla ragionevolezza, logicità e correttezza del procedimento valutativo, escludendo ogni sostituzione del giudizio tecnico dell’Amministrazione con quello del concorrente o del consulente di parte.

Ne consegue che la contestazione del punteggio tecnico attribuito per l’uso dell’IA è ammissibile solo se si dimostra un errore manifesto o una valutazione illogica, non potendo il giudice – o l’operatore economico – sindacare nel merito l’idoneità della tecnologia sulla base di pareri o opinioni soggettive.

È in questo perimetro interpretativo che il Consiglio di Stato ha quindi esaminato la legittimità della valutazione tecnica della SA nel caso in esame.

Sulla base di queste coordinate ermeneutiche, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello confermando integralmente la sentenza di primo grado.

Secondo Palazzo Spada:

    il giudizio della commissione sull’offerta tecnica rientra nell’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione;
    la valutazione sull’idoneità dell’intelligenza artificiale proposta non può essere sovvertita da un parere di parte o da un giudizio meramente soggettivo sull’efficacia della tecnologia;
    il punteggio attribuito non risulta abnorme, poiché i commissari hanno valorizzato una pluralità di elementi dell’offerta e non esclusivamente l’uso dell’IA;
    si dimostra per tabulas che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non ha avuto un peso determinante nel punteggio complessivo, essendo i criteri di valutazione articolati su diversi profili (tra cui il modello organizzativo e la qualità del servizio).

Ne deriva che la censura equivale a una sostituzione inammissibile del giudizio dell’appellante rispetto a quello della commissione, priva peraltro di concreta incidenza sull’esito della gara.

Il valore di questa sentenza va oltre la specifica gara, introducendo una riflessione sulla valutazione delle soluzioni tecnologiche innovative, che il nuovo Codice appalti considera positivamente nell’ambito del principio del risultato e della concorrenza qualitativa.

La decisione chiarisce che:

    l’uso di strumenti di IA non è di per sé sufficiente a determinare un vantaggio competitivo, né può giustificare un punteggio elevato se non accompagnato da elementi concreti e misurabili;
    al contempo, la contestazione del punteggio tecnico non può fondarsi su giudizi di inidoneità tecnica generici o su valutazioni di parte, perché il giudice non può entrare nel merito tecnico-scientifico delle scelte della commissione;
    la discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti resta ampia, ma deve essere esercitata con motivazioni chiare e verificabili, in modo da garantire trasparenza e parità di trattamento.

In prospettiva, la decisione può rappresentare un input per le amministrazioni a rivedere i criteri di valutazione e i capitolati d’oneri, introducendo parametri oggettivi per l’esame delle tecnologie basate su algoritmi e sistemi di apprendimento automatico.

fonte: lavoripubblici.it

Traduzione degli atti di gara in lingua straniera

Sulla traduzione in lingua italiana degli atti di gara redatti in lingua straniera
Consiglio di Stato, sezione IV, 3 luglio 2025, n. 5747 – Pres. FF. Martino, Est. Carrano
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione –  Appalto di servizi - Traduzione in lingua italiana –  Atti di gara in lingua straniera –  Necessità - Presupposti.


L’art. 168, comma 5, del codice dei contratti pubblici, afferente alla mancanza di una traduzione ufficiale in lingua italiana degli atti, opera allorché il documento originale sia stato redatto solamente in lingua straniera. Non è per converso applicabile, nel caso in cui i documenti di gara siano stati redatti, nella loro versione originale, sia in lingua straniera che in italiano, con apposizione di una doppia sottoscrizione per ciascuno dei due testi. La sussistenza di un documento originale già in lingua italiana esclude infatti la necessità di un’ulteriore traduzione ufficiale. (1).

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