Giovedì, 10 Aprile 2014

Le note di lettura sulla Riforma delle province

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 7 aprile 2014 n. 56, riguardante le: disposizioni sulle città  metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni, i comuni dovranno attenersi ad una serie di nuovi adempimenti in vista delle prossime elezioni amministrative del 25 maggio. Cambiano, inoltre, le composizioni degli organi di governo nei Comuni fino a 10mila abitanti.

 

L'Anci ha raccolto una serie di documenti utili per permettere agli amministratori una corretta applicazione delle novità  contenute nella cosiddetta legge Delrio. E', altresì, disponibile una nota di lettura, a cura della Fondazione Logos Pa.

 

Sul sito dell'Associazione - www.asfel.it - è possibile consultare una serie di documenti e note sull'argomento: Normativa-Leggi Enti Locali e in Gestione del bilancio-Finanza Locale

 

Nota di lettura - Fondazione Logos PA  -  Informativa Anci su elezioni   - Nota su composizione liste elettorali

Parere e relazione dei revisori

L'Associazione mette a disposizione il parere al bilancio di previsione 2014, da redigere a cura dell'Organo di revisione. Al fine di rendere più lineare il lavoro del revisore, e nel pieno rispetto delle sue prerogative, lo schema proposto cerca di tener conto, per quanto possibile, anche delle informazioni da inviare, successivamente, alla Corte dei conti, con il relativo questionario, sistema Siquel.  

 

La relazione al rendiconto 2013 è giunta dallo Studio Molisso, di Casalnuovo di Napoli, e permettere di adempiere a tale ulteriore compito. 

 

 

Parere al bilancio 2014 

 

Relazione al rendiconto

La differenza tra incarico e prestazione di servizio

Con la deliberazione n. 63 del 1 aprile 2014, la Corte dei conti, Sezione regionale della Puglia, ha risposto alla richiesta di parere se l'affidamento all'esterno di alcune attività  che richiedono professionalità  tecniche, allo stato attuale non disponibili all'interno dell'ente, in quanto quelle presenti sono oberate dai numerosissimi adempimenti ed attività  di servizi istituzionali, configuri un appalto di servizi, soggetto alla disciplina del d.lgs. 163/2006, oppure un incarico soggetto alla disciplina di cui agli articoli 3, comma 55 e 56, della legge 244/2007 e ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010.

 

La Corte ha evidenziato che il presupposto indispensabile per l'affidamento di incarichi esterni è che l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità  oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, ai sensi dell'articolo art 7, comma 6, lett. b) del d.lgs. 165/2001.

 

L'elemento discretivo tra appalto di servizi e contratto di collaborazione non è nè il conseguimento per l'amministrazione di un risultato finale mediante il conferimento dell'incarico, nè la circostanza che l'attività  non comporti obblighi di presenza fissa in ufficio, bensì la presenza o meno, in capo all'affidatario, di un'organizzazione imprenditoriale con assunzione del rischio della prestazione oggetto del contratto (sulla distinzione tra contratto di collaborazione autonoma e appalto di servizi e in sede conforme la deliberazione della Corte dei Conti, sez. contr. della Lombardia, del. 236/2013.

 

Parere n. 63 del 2014  -  Parere n. 236 del 2013

L'approvazione del Def 2014

Approvato, nel Consiglio dei ministri, del 8 aprile, il Documento di economia e finanza, che taglia le stime di crescita del Paese e rivede al rialzo il deficit, destinato, tuttavia, a restare ampiamente sotto il tetto del 3% del Pil imposto dall'Unione europea. Si prevede una crescita del Pil dello 0,8 per cento, un rapporto del deficit-pil al 2,6 per cento.

 

Dei 6,7 miliardi di coperture annunciati in conferenza stampa dal premier, 2,2 arriveranno dall' aumento del gettito Iva (derivanti dal rimborso dei debiti della Pubblica amministrazione) e dall'aumento della tassazione sulla rivalutazione delle quote Bankitalia.

 

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La pubblicità  delle prove orali del concorso

Il Consiglio di Stato, sezione III, nella sentenza n. 1622 depositata in data 7 aprile 2014, chiarisce la portata del principio secondo cui le prove orali di concorso debbono svolgersi in aula aperta al pubblico.

 

Queste sono le indicazioni dell'Alto Consesso, a rigetto della difesa dell'ente appellato:

- "... va premesso in fatto che dal verbale n. ... in data ... risulta che, dopo le operazioni preliminari della commissione concernenti la predisposizione delle domande da sottoporre ai candidati (due ed una uguali per tutti nelle materie dell'informatica e, rispettivamente, nelle lingua inglese e francese, nove per le altre materie, tra cui il candidato ne avrebbe sorteggiate tre), l'ammissione degli esaminandi nell'aula e la loro identificazione, il presidente li ha informati che, trovandosi nell'aula 'verde', ivi dovranno rimanere fino a quando non saranno chiamati, in ordine alfabetico, dal segretario nell'aula 'blu' per sostenere la prova davanti alla commissione; che durante la loro permanenza nell'aula e finchè non avranno sostenuto il colloquio 'dovranno evitare di mettersi in contatto con i colleghi già  escussi precedentemente'; che una volta sostenuta la prova 'dovranno a loro volta allontanarsi senza poter più rientrare nell'aula dove i colleghi sono ancora in attesa di sostenere il colloquio'; che 'i colloqui si svolgeranno a porte aperte al pubblico'; e, infine, che 'i candidati già  escussi potranno, in ogni caso, rimanere nell'aula per assistere ai colloqui successivi'".

 

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Questa notizia è in collaborazione con la rivista Personale News, edita da Publika editore.

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