Archivio CNEL e contratto applicabile
Archivio CNEL contratti collettivi: come individuare il CCNL applicabile negli appalti pubblici
Con il nuovo portale istituzionale del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), l’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro è diventato uno strumento di consultazione strutturata, accessibile e collegato ai principali sistemi informativi pubblici sul lavoro. L’Archivio costituisce la fonte ufficiale della contrattazione collettiva nazionale prevista dalla legge istitutiva del CNEL e rappresenta un’infrastruttura pubblica della conoscenza destinata, tra l’altro, a supportare le Stazioni Appaltanti nell’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile nei contratti pubblici ai sensi dall’art. 11 e dell’allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023.
La novità rilevante per chi gestisce procedure di affidamento è l’associazione, per la prima volta, del codice alfanumerico unico che identifica ciascun CCNL ai codici della nomenclatura ATECO 2025, in linea con quanto già indicato dal Comunicato del Presidente ANAC n. 2 del 10.02.2026 quale strumento operativo per l’identificazione del CCNL applicabile.
Quadro normativo di riferimento
L’obbligo di individuare e indicare il CCNL applicabile trova la propria fonte primaria nell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023. Il comma 1 stabilisce che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni si applica il CCNL in vigore per il settore e per la zona di esecuzione delle prestazioni, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività svolta dall’Operatore Economico anche in maniera prevalente.
Il comma 2, nella formulazione modificata dal D.Lgs. n. 209/2024, impone alla Stazione Appaltante di indicare il CCNL applicabile già nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità al comma 1 e all’allegato I.01. Il comma 2-bis, introdotto dal correttivo, estende l’obbligo anche alle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie che si riferiscano, per una quota pari o superiore al 30 per cento, a una categoria omogenea di attività differente da quella prevalente.
L’obbligo non si applica, di regola, ai contratti di servizi aventi natura intellettuale e ai contratti di fornitura senza posa in opera, come chiarito da ANAC nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 e confermato nel Comunicato del Presidente n. 2 del 10.02.2026.
L’Archivio CNEL, strutturato per codice contratto e nomenclatura ATECO 2025, costituisce lo strumento ufficiale per assolvere questi adempimenti, in coerenza con gli indirizzi della Delibera della Commissione dell’Informazione del CNEL dell’11 settembre 2025 e con l’Accordo interistituzionale ANAC-CNEL del 16 giugno 2025.
Aspetti operativi
L’identificazione del CCNL da indicare negli atti di gara segue una sequenza operativa in due fasi, definita dall’art. 2, comma 2, dell’allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023 e precisata dal Comunicato ANAC n. 2 del 10.02.2026.
Nella prima fase, il RUP identifica il settore di riferimento dell’attività oggetto dell’appalto attraverso il codice ATECO pertinente, da raffrontare con il codice CPV indicato nel bando mediante la tabella D dell’allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023, che contiene la correlazione tra i due sistemi di classificazione. Alcune piattaforme di approvvigionamento digitale mettono già a disposizione una funzione di abbinamento automatico tra codice ATECO e codice CPV. La classificazione ATECO di riferimento è quella pubblicata dall’ISTAT.
Nella seconda fase, la Stazione Appaltante individua, tramite l’Archivio CNEL, i CCNL classificati nel sottosettore corrispondente al codice ATECO individuato. Il nuovo Archivio CNEL mette a disposizione, nella sezione “Contratti collettivi del settore privato”, una cartella Excel che collega i CCNL ai sottosettori e ai codici ATECO 2025 fino alla sesta cifra, con un foglio “guida alla lettura” che illustra le indicazioni applicative. Nelle more della completa riorganizzazione dell’Archivio secondo i criteri della Delibera CNEL dell’11 settembre 2025, questa rimane la modalità di consultazione operativa.
Tra i CCNL connessi all’attività oggetto dell’appalto, la Stazione Appaltante seleziona quello stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, verificando quali CCNL siano presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, consultabili sul sito istituzionale del Ministero ai sensi dell’art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023. Se per il settore di riferimento non esistono tali tabelle, la Stazione Appaltante richiede direttamente al Ministero del lavoro di indicare il CCNL applicabile.
Per il settore edile, l’allegato I.01, art. 3, comma 2, individua direttamente i CCNL da ritenersi equivalenti: quelli classificati con codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015 e F018, riferiti ad appalti aventi ad oggetto le attività di cui all’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008.
Ove l’Operatore Economico intenda applicare un CCNL differente da quello indicato dalla Stazione Appaltante, è tenuto a dichiararlo in offerta garantendo tutele equivalenti, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. L’equivalenza si valuta secondo i parametri dell’art. 4 dell’allegato I.01 e può essere ritenuta sussistente quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del CCNL indicato in gara e gli eventuali scostamenti rispetto agli altri parametri sono marginali. Si considera altresì sussistente la presunzione di equivalenza tra CCNL sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse, attinenti al medesimo sottosettore, a condizione che sia applicato il CCNL corrispondente alla dimensione o natura giuridica dell’impresa (art. 3, comma 1, allegato I.01). Le linee guida sulle modalità di attestazione dell’equivalenza sono in corso di adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [DA VERIFICARE: verificare se le linee guida siano state adottate successivamente al Comunicato ANAC n. 2 del 10.02.2026].
In fase esecutiva, la Stazione Appaltante monitora la regolarità contributiva attraverso il DURC e, in caso di inadempienza, trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente per il versamento diretto agli enti previdenziali, operando in ogni caso una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni, svincolabile solo in sede di liquidazione finale previo rilascio del DURC (art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023). In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il RUP invita per iscritto l’affidatario a regolarizzare entro 15 giorni, con possibilità di pagamento diretto ai lavoratori in caso di inerzia non contestata.
Punti di attenzione
Omettere l’indicazione del CCNL nei documenti iniziali di gara o nella decisione di contrarre costituisce una violazione dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, aggravata dal correttivo che ha anticipato il momento dell’obbligo. Indicare un CCNL senza risalire al codice ATECO pertinente e verificarne la corrispondenza nell’Archivio CNEL espone la procedura a contestazioni in fase esecutiva. Trascurare la soglia del 30 per cento per le prestazioni scorporabili può determinare l’omessa indicazione di un secondo CCNL rilevante ai sensi del comma 2-bis. Non verificare la rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie attraverso le tabelle del Ministero del lavoro conduce all’indicazione di un CCNL non conforme ai criteri dell’art. 11, comma 1.
Checklist
Identificare il codice ATECO 2025 corrispondente all’attività prevalente oggetto dell’appalto e raffrontarlo con il codice CPV mediante la tabella D dell’allegato II.2-bis;
consultare l’Archivio CNEL per individuare il CCNL associato a quel codice ATECO;
verificare la rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie attraverso le tabelle del Ministero del lavoro;
valutare se esistano prestazioni scorporabili che raggiungano la soglia del 30 per cento per una categoria omogenea differente e, in caso affermativo, ripetere la verifica per tali prestazioni;
inserire i riferimenti ai CCNL nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre con indicazione del codice alfanumerico CNEL;
in fase di aggiudicazione, acquisire la dichiarazione di impegno o di equivalenza delle tutele ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, e dell’allegato I.01;
in fase esecutiva, monitorare il DURC e applicare la ritenuta dello 0,50 per cento.
fonte: sentenzeappalti.it



