La nuova funzione consultiva della Corte dei conti
Per la Corte dei Conti dell’Umbria la nuova funzione consultiva si riferisce esclusivamente a fattispecie connesse al PNRR e al PNC
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria, deliberazione n 17 del 9 marzo 2026
Il Collegio ritiene che il campo di applicazione della legge n.1 del 2026 sia unicamente quello relativo all’attuazione del PNRR e che tale disposizione normativa non abbia inciso sull’attività consultiva di cui all’art.7, comma 8, della legge n.131/2003. A parere della Sezione, il quadro normativo generale e i lavori preparatori alla Legge n.1/2026 non consentono di prospettare una diversa e condivisibile soluzione.
Ne consegue che l’intero articolo 2 della Legge n.1/2026 si riferisce esclusivamente ai pareri richiesti dalle amministrazioni ivi citate (comuni, province, città metropolitane e regioni) in materia di contabilità pubblica connesse al PNRR e PNC anche per “fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro” purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.
Come evidenziato dalla Sezione di controllo per la regione siciliana nella deliberazione n. 12/2026/PAR, tale ricostruzione “è condivisa dalla stessa ANCI (che rappresenta i soggetti destinatari di questa nuova funzione consultiva la quale si è già espressa nel senso che “La norma in commento, dunque, estende l’attività consultiva della Corte dei Conti, sebbene limitatamente all’attuazione del PNRR e del PNC, anche alle questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete” (Nota di lettura alla legge n. 1/2026)”
fonte: iusmanagement.org



