Danno di immagine per tutti i delitti
L’azione per danno all’immagine è proponibile per tutti i delitti, anche diversi da quelli di cui al Libro II Titolo II Capo I c.p., da cui derivi come conseguenza un danno all’immagine della pubblica amministrazione
Corte dei Conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 3/2026/QM del 3 marzo 2026
Il Collegio ritiene che l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile abbia ancorato la risarcibilità del danno all’immagine a tutti i “delitti commessi a danno” della P.A., come previsto dall’art. 51, co. 7, c.g.c.
Tale locuzione deve essere definita – come anche richiesto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 191 del 2019 – e va, ad avviso del Collegio, intesa quale tutela dell’immagine della pubblica amministrazione nei suoi aspetti funzionali, presidiati dai canoni dell’imparzialità e del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., anche avuto riguardo all’adempimento dei doveri dei pubblici impiegati di svolgere le pubbliche funzioni con disciplina e onore e al servizio esclusivo della Nazione (art. 54 Cost. e 98 Cost.).
Come condivisibilmente osservato dalla Procura generale, per l’individuazione dei “delitti commessi a danno” della pubblica amministrazione, il riferimento al “danno” è da intendersi quello ingiusto tutelabile mediante l’azione risarcitoria fondata sull’art. 2059 c.c., come anche puntualmente delineato dalla giurisprudenza di legittimità e contabile sopra richiamata; lo stesso va inoltre tenuto distinto dal bene giuridico protetto dal reato, ben potendo quest’ultimo non coincidere con il bene tutelato in sede risarcitoria. La lesione deve riguardare interessi di rilievo costituzionale e superare una ragionevole soglia di lesività.
Ferma restando, dunque, la distinzione tra evento di danno e pregiudizio risarcibile (danno conseguenza), quanto alla prova, entrambi sono da allegare e dimostrare rigorosamente da parte della Procura contabile ai fini del risarcimento richiesto, dovendosi escludere in via assoluta una fattispecie di danno in re ipsa (tra le più recenti, in motivazione, v. Cass. n. 21572 del 2025).
In conclusione, il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, sia esso perseguito dinanzi alla Corte dei conti o davanti ad altra Autorità Giudiziaria, si configura come danno patrimoniale da “perdita di immagine”, la cui prova, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, può essere fornita anche per presunzioni e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza. Si tratta, infatti, di danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di valutazione sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (SS.RR. n. 1/2011).
Per i descritti motivi il quesito posto con l’atto di deferimento del Procuratore generale, indicato in epigrafe, va risolto nei seguenti termini: “l’art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all’immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7”.
fonte: iusmanagement



