Sanzioni alternative e violazione della regola dello stand still

Sanzioni alternative e violazione della regola dello stand still

T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 17 gennaio 2026, n. 115 – Pres. Veneziano, Est. Giallombardo

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Sanzioni alternative – Presupposti – Violazione dell’obbligo del c.d. stand still

L’ambito applicativo delle sanzioni alternative di cui all’art. 123 c.p.a. coincide con quello dell’inefficacia del contratto di cui all’art. 121, co. 1, lett. d), c.p.a., sicché la mera violazione dell’obbligo del c.d. stand still processuale non è sufficiente a fondare l’irrogazione delle sanzioni de quibus allorquando la procedura di gara risulti immune da vizi e non sia, comunque, predicabile alcuna concreta lesione della posizione processuale della ricorrente. (1).

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Sanzioni alternative – Presupposti – Violazione dell’obbligo del c.d. stand still – Rimproverabilità – Condotta della stazione appaltante

L’applicazione di una sanzione alternativa per violazione del c.d. stand still in assenza dell’annullamento dell’aggiudicazione non può prescindere da una valutazione in ordine alla rimproverabilità della condotta della stazione appaltante, non potendosi ammettere l’esistenza di una misura marcatamente afflittivo-sanzionatoria del tutto sganciata dall’esistenza dell’elemento soggettivo normalmente richiesto per l’applicazione delle sanzioni amministrative. (2).

(1) Conformi: T.a.r. per il Piemonte, sez. I, 7 febbraio 2022, n. 86.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2022, n. 9995.

fonte: giustizia-amministrativa.it


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