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La competenza del giudice amministrativo per le stabilizzazioni

precari1Il Tar ritiene che in materia di procedure di stabilizzazione vi è la competenza del giudice amministrativo e non ordinario.

Documenti e note sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

L'obbligo della pubblicità legale sui quotidiani

Eliminare l’obbligo di pubblicare gli avvisi di gara sui quotidiani cartacei per far risparmiare 40 milioni di euro a professionisti e imprese. È la proposta che il sottosegretario all’editoria, Vito Crimi, intende portare avanti insieme al Ministero delle Infrastrutture. La proposta persegue tre obiettivi: il taglio dei finanziamenti indiretti ai giornali, la semplificazione per la Pubblica Amministrazione e il risparmio per professionisti e imprese. “

Avevamo detto che le piccole e medie imprese sarebbero state tra i riferimenti della nostra azione di governo” scrive Vito Crimi su ‘Il blog delle Stelle’ che propone “un provvedimento che farà risparmiare oltre 40 milioni di euro alle imprese italiane, a costo zero per le casse dello Stato”. “Una legge dello Stato – scrive Crimi – impone alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di pubblicare gli avvisi di gara per estratto in almeno 1 quotidiano a tiratura nazionale e 1 a tiratura locale, in alcuni casi anche 2 nazionali e 2 locali. I quotidiani vengono scelti a discrezione dell’Amministrazione.

Questi spazi costano. Costano tanto, anche migliaia di euro ciascuno. E più sono grandi, più costano. Più grande è la tiratura dei giornali e più costano. Insomma seguono le logiche della pubblicità. E cosa fanno le Amministrazioni per risparmiare? Riducono i testi e scrivono in box piccolissimi.

O almeno, così facevano una volta, quando le spese di pubblicazione erano a carico dello Stato”. A pagare in realtà, sottolinea Crimi, sono i professionisti e le imprese, che dopo l’aggiudicazione devono rimborsare all’Amministrazione le spese per la pubblicazione degli avvisi, prima di aver stipulato i contratti ed essere stati pagati. A detta di Crimi si tratta di un finanziamento indiretto ai giornali a carico di professionisti e imprese. Un onere che si va ad aggiungere ai normali costi d’impresa per la realizzazione di quanto richiesto dalla gara. Ma, chiede Crimi “credete davvero che un’impresa, per sapere quali gare sono state avviate in Europa vada a leggersi questi minuscoli avvisi, distribuiti su vari quotidiani, a discrezione delle P.A.?

Credete davvero che un’impresa tedesca o francese o in generale europea che intenda partecipare ad una gara in Italia vada a comprare tutti i giorni i quotidiani italiani, e metta un impiegato a sfogliare tutte le pagine alla ricerca di un annuncio utile? E credete che lo faccia anche una azienda italiana? ”Secondo Crimi questo sistema è superato dato che la consultazione dei bandi avviene sui siti della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea o attraverso sistemi automatici e servizi specializzati che acquisiscono i dati dalla Gazzette. “Il Movimento 5 Stelle – conclude Crimi – abolirà subito questo assurdo pedaggio che ancora grava sulle imprese italiane”. Al momento le regole sulla pubblicazione dei bandi i gara sono contenute nel DM 2 dicembre 2016, attuativo del Codice Appalti (D. Lgs.50/2016).

Per le gare di importo superiore a 500mila euro fino alle soglie comunitarie, la pubblicazione deve avvenire non solo sulla piattaforma online dell’Anac, ma anche per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo in cui si eseguono i contratti.

Per importi superiori alle soglie comunitarie, la pubblicazione avviene, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale. Le spese per la pubblicazione vengono inizialmente sostenute dalla Stazione Appaltante e poi rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. - www.proassist.it

La banca dati delle planimetrie catastali

Banca dati planimetrie catastali: ecco cosa è cambiato nel tempo
Le nuove istruzioni per il rilascio delle visure riferite a stadi non più attuali dei fabbricati, cioè superati da variazioni più recenti, e a unità immobiliari oramai inesistenti
Banca dati planimetrie catastali:|ecco cosa è cambiato nel tempo
La planimetria catastale è la rappresentazione grafica, di norma in scala 1:200, di un’unità immobiliare urbana registrata in catasto, da cui è possibile desumere, in conformità alle regole in materia, contorni, suddivisione e destinazione dei locali interni, dati metrici e altre informazioni.
 
Prima dell’introduzione della procedura informatica Docfa (Documenti catasto fabbricati, la cui prima versione è del 1996), per la redazione degli atti di aggiornamento del catasto fabbricati, le planimetrie urbane erano predisposte secondo degli standard definiti, disegnate a inchiostro di china su fogli di carta trasparente millimetrata in vendita solo presso l’Amministrazione (salvo casi eccezionali ammessi). Doveva essere rappresentata la sezione di tutti i muri perimetrali e interni, le porte di accesso e interne, i vani di passaggio e le finestre, gli altri vani luce. Le planimetrie dovevano contenere l’indicazione dei confini con le proprietà private e con le aree pubbliche, l’orientamento del foglio, l’altezza media dei vani, l’indicazione del vano “cucina” e dei vani accessori con la denominazione d’uso (bagno, latrina, cantina, eccetera).
 
L’archivio delle planimetrie catastali degli immobili urbani, correlato attraverso i dati d’identificazione delle unità immobiliari urbane all’archivio dei dati censuari, è oggi completamente informatizzato. Le planimetrie già esistenti in formato cartaceo sono state introdotte nel sistema mediante acquisizione delle immagini raster, a partire dalla fine degli anni ’90.
 
Nel 2001, sull’onda evolutiva delle procedure informatiche catastali e della piattaforma di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento, entrambe avviate con successo negli anni successivi grazie anche alla piena collaborazione di Ordini e Consigli nazionali delle categorie professionali, un decreto direttoriale emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto del ministro delle Finanze 701/1994 (regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), ha stabilito l’obbligo, dal 1° gennaio 2002, della presentazione in catasto delle planimetrie degli immobili urbani, in formato raster o vettoriale. Oltre alla redazione di altri elaborati grafici, dei relativi dati metrici (introduzione del calcolo obbligatorio delle superfici catastali, mediante il criterio del “calcolo dei poligoni”, per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali ordinarie dei gruppi A, B e C), da predisporre su supporto informatico, unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari urbane.
Per la “costruzione” delle planimetrie sono state mantenute quasi tutte le regole precedenti, ma i vecchi modelli grafici cartacei sono stati sostituiti dagli equivalenti modelli informatici “virtuali”.
 
L’archivio informatizzato delle planimetrie, una realtà tutta italiana
All’attualità, nelle banche dati catastali le unità immobiliari non dotate di planimetria sono una quota estremamente residuale e risalgono per lo più alla fase dell’impianto del catasto edilizio urbano. Per tale motivo, la consultazione della banca dati per questi immobili non restituisce il dato relativo alla superficie catastale, che proprio di recente, dalla fine del 2015, è stato reso disponibile in visura ai proprietari di oltre 57 milioni di immobili, unitamente alla superficie calcolata (non tenendo conto di balconi, terrazze e altre aree scoperte di pertinenza) ai fini del controllo dell’imposta Tari sui rifiuti da parte dei Comuni.
I proprietari degli immobili privi di planimetria possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l’inserimento in atti della stessa. Quest’ultimo è, comunque, un adempimento necessario, in quanto, in caso di vendita dell’immobile, il proprietario è tenuto ad attestare “la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”, come previsto dall’articolo 19, comma 14, del decreto legge 78/2010.
 
Per la consultazione, la planimetria catastale può essere rilasciata soltanto su richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare, risultanti in catasto, o da loro delegati che utilizzano un modulo (di delega) per l’accesso, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Le planimetrie archiviate nella banca dati informatica, relative agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, possono essere richieste in qualsiasi ufficio provinciale-Territorio, sportello catastale decentrato presso i Comuni, oppure in modalità telematica tramite i servizi disponibili sul sito dell’Agenzia.
Eventuali disallineamenti nell’aggiornamento dell’archivio informatizzato possono essere superati utilizzando il servizio telematico di “correzione dati catastali online (contact center)” oppure presentando un’apposita istanza presso il competente ufficio provinciale-Territorio dell’Agenzia.
 
La consultazione delle planimetrie disponibili solo in formato cartaceo è invece possibile unicamente presso l’ufficio provinciale-Territorio competente. Per le sedi di Trento e Bolzano, il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome.
 
Il rilascio delle planimetrie catastali riferite a stadi non più attuali
Proprio di recente, la direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di Pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle entrate ha disposto nuove istruzioni per il rilascio, in consultazione, delle planimetrie catastali riferite a stadi non più attuali delle unità immobiliari, cioè superati da variazioni più recenti, o riferite a unità immobiliari soppresse.
Per le planimetrie disponibili solo in formato cartaceo, relative a stadi superati, o soppressi, dell’unità immobiliare, oppure correlate a periodi antecedenti alla data di impianto meccanografico, è consentito chiedere il rilascio di una copia conforme secondo le modalità previste per le certificazioni catastali, previo il pagamento dei tributi speciali e dell’imposta di bollo.
La richiesta di visura, o copia, di queste planimetrie deve essere adeguatamente e concretamente motivata. La motivazione, in particolare, deve fare riferimento, ad esempio, a profili urbanistici ed edilizi stabiliti a livello comunale o regionale, oppure fare riferimento ad attività di carattere peritale finalizzate all’individuazione di particolari profili civilistici, mirati a definire questioni contenziose, tali per cui risulta necessario ricostruire la storia grafica di ciascuna unità immobiliare. In tali casi, anche le planimetrie relative agli stadi precedenti possono essere considerate accessibili e rilasciate secondo le disposizioni e le prassi vigenti (cfr circolare 9/2003 dell’Agenzia del territorio).
 
Le richieste di rilascio delle planimetrie catastali delle unità immobiliari urbane, ai soggetti legittimati, sono pertanto trattate dagli uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia secondo queste modalità:

    planimetrie presenti nella banca dati informatizzata, riferite all'ultimo stadio – sono rilasciate gratuitamente secondo la prassi ordinaria
    planimetrie reperibili “esclusivamente” in formato cartaceo riferite all'ultimo stadio – la richiesta deve essere evasa dall’ufficio senza alcun onere per il richiedente. Preliminarmente al rilascio, l’ufficio esegue la “rasterizzazione” dell’immagine
    planimetrie presenti nella banca dati informatizzata riferite ad uno stadio superato o soppresso – sono rilasciate gratuitamente con le stesse modalità indicate in precedenza
    planimetrie depositate presso gli archivi catastali “esclusivamente” su supporto cartaceo e relative a stadi superati o soppressi dell’unità immobiliare, comunque presenti nell’archivio censuario informatizzato – a fronte di una richiesta motivata, l’ufficio procede al rilascio della copia conforme con le stesse modalità previste per il rilascio delle certificazioni catastali, previo pagamento del tributo speciale e dell’imposta di bollo, secondo le tariffe vigenti. L’ufficio procede contestualmente alla rasterizzazione dell’immagine e all’associazione con l’identificativo catastale presente nella banca dati censuaria. Questo procedimento non richiede il calcolo dei poligoni
    planimetrie cartacee relative a stadi superati o soppressi dell’unità immobiliare, correlate a periodi antecedenti alla data di impianto meccanografico e richiamate solo nei modelli 55 (scheda di partita) – il rilascio della copia avviene sempre a fronte di una richiesta motivata, in modalità differita, previo pagamento del tributo speciale catastale e dell’imposta di bollo. Per questa tipologia di elaborati grafici, l’ufficio non procede alla rasterizzazione dell’immagine, poiché non risulta meccanizzabile il correlato stadio dell’unità immobiliare negli atti censuari.

Per garantire l’erogazione dei nuovi servizi, le più idonee e flessibili modalità organizzative sono messe in atto presso gli uffici, e condivise, nell’ambito dell’ampia e consolidata collaborazione, con gli Ordini e i Collegi professionali e con gli enti locali interessati. Tenendo pur sempre presente che le planimetrie, nella fase di primo impianto del catasto edilizio urbano, erano considerate di ausilio esclusivamente per le attività di classamento degli immobili e che, all’attualità, solo in mancanza di altra idonea documentazione, può essere attribuita alle stesse una valenza correlata ai procedimenti di carattere urbanistico ed edilizio.
 
Il rilascio di planimetrie relative a unità immobiliari soppresse
Per quanto riguarda il rilascio delle planimetrie catastali riferite a unità immobiliari soppresse, valgono le stesse disposizioni già indicate, con la particolarità che possono essere rilasciate solo ai soggetti che, al momento della soppressione dell’unità immobiliare, vantavano diritti reali di godimento sull’unità immobiliare stessa e, in genere, a chi ha un legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi, nonché ai soggetti riconducibili alle unità immobiliari che risultano essere derivate da quelle oggetto di soppressione.
 
Michele Lizzi - FISCOOGGI
pubblicato Mercoledì 4 Luglio 2018

La riunione dell'Osservatorio sulla finanza

Il giorno 14 giugno 2018 alle ore 11,30, si è riunito l’Osservatorio per la finanza e contabilità degli Enti locali, di cui all’art.154 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, per la trattazione dei seguenti argomenti :

1) Relazione annuale sull'attività svolta dall'Osservatorio;

2) Presentazione di un abstract dello studio in corso di definizione: "Analisi della riscossione delle entrate comunali e Tax Gap";

3) Indagine sull'associazionismo comunale. Primi esiti dell'indagine in corso;

4) Varie ed eventuali.

Il Presidente Ferone, ha illustrato un’ampia relazione dei lavori svolti dall’Osservatorio che sarà consegnata al Ministro ed al Sottosegretario competente.

Successivamente, il componente Dott. Pacella è intervenuto per aggiornare il consesso sullo stadio di avanzamento dello studio relativo all’analisi della riscossione delle entrate comunali e Tax Gap. In conclusione la componente Dott.ssa D’Angicco ha illustrato i primi esiti dell’indagine sull'associazionismo comunale.

Gli aumenti contrattuali e i limiti al fondo

L’idea che per una volta le cose potessero andare via lisce era solo un ardito desiderio. Sto parlando degli incrementi del nuovo CCNL sul fondo delle risorse decentrate di Euro 83,20 a dipendente presente al 31.12.2015 con effetto sull’esercizio 2019. Ne ho parlato diverse volte anche sul mio sito, da ultimo a questo LINK

Non sono ancora passati due mesi che ci ritroviamo già tra le mani una Deliberazione della Corte dei conti che dice che tali incrementi stanno nel tetto dell’anno 2016 come previsto dall’art. 23 comma 2.

Lo ha detto la Sezione regionale della Puglia nella Deliberazione n. 99/2018:

l’art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall’art. 67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018. Nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n.5, allegata al C.C.N.L. in parola, non avendo la stessa alcun valore normativo e non risultando, quindi, né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica.

E così, siamo arrivati al surreale. Le parti hanno inserito nel CCNL delle somme che però non si possono utilizzare. Non fosse che sono argomenti seri, mi metterei a ridere.

Spero, davvero, che arrivi del buono senso dalle altre sezioni regionali, che si arrivi alla Sezione Autonomie e che non si faccia altro che richiamare la certificazione positiva delle Sezioni Riunite che aveva affermato:

In merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell’art. 67, comma 2 (aumenti determinati dal Ipotesi contrattuale), si dà atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifico errata corrige all’ipotesi in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri “in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”.

Ora, molto banalmente, se la Corte dei conti prende atto e poi certifica POSITIVAMENTE, perchè si deve sempre arrivare al peggio? - www.gianlucabertagna.it

La doppia partecipazione dello stesso operatore

Manifestazione di interesse dello stesso Operatore Economico in diverse forme: va escluso?

    Ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

    La contemporanea manifestazione d’interesse di soggetti tra loro incompatibili, o meglio del medesimo soggetto in forme diverse, integra, su un piano logico, la fattispecie che la norma in questione ha voluto scongiurare, rompendo l’equilibrio tra gli operatori economici interessati all’aggiudicazione dell’appalto che viene in rilievo. Infatti le diverse manifestazioni di interesse dello stesso soggetto, seppur strutturato in diverse forme (ditta individuale e consorziato – nonché esecutore dei lavori – di un consorzio) determinano quanto meno l’aumento delle probabilità – rispetto agli altri soggetti che hanno inoltrato manifestazione d’interesse – di essere sorteggiati per la partecipazione alla gara successiva, con evidente lesione del principio di parità di trattamento tra i diversi soggetti interessati allo svolgimento dell’appalto (da ultimo, TAR Palermo, 27.06.2018 n. 1437). www.sentenzeappalti.it

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