Un sunto sul decreto assunzioni

DM Assunzioni: evitiamo le generalizzazioni
Pubblicato il 6 Maggio 2020 da Gianluca Bertagna   

C’è una cosa importante del Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020 che secondo me non è stata sottolineata abbastanza e cioè il fatto che non sarà più possibile pensare a regole generali di assunzione valide per tutti gli enti locali.

D’altronde, il Decreto Crescita nasce proprio per garantire assunzioni in base alla sostenibilità finanziaria di ogni comune. Quindi, io credo che uno degli errori più gravi nell’esaminare le disposizioni sia quello di “fare di tutta l’erba un fascio”.

Ogni comune potrà trovarsi in tre situazioni diverse e, tra l’altro, ogni anno potrà trovarsi una fascia differente. Il calcolo dinamico del rapporto tra spese di personale e entrate correnti (al netto del FCDE) può far cambiare le regole ogni esercizio.

Ma, soprattutto, ogni fascia ha meccanismi diversi. Non mi piacciono, quindi, le generalizzazioni.

Una volta che un comune calcola il proprio rapporto, capirà quali sono le regole per quell’anno e solo per quell’anno, che possono essere diverse dal comune limitrofo o di pari dimensione demografica.

Riassumo, quindi, le regole valide casistica per casistica. Avvertenza: è solo una sintesi.

CONDIZIONE                                                   EFFETTI
Comuni sotto la soglia più bassa     –        Capacità assunzionale ulteriore rispetto a quella ordinaria, determinata traducendo in valore finanziario lo scostamento tra % dell’ente e % di riferimento della soglia più bassa

                                                  –       Contestuale rispetto della ulteriore soglia di incremento progressivo della spesa rispetto all’anno 2018 con eventuale possibilità dei resti dei cinque anni precedenti

                                                 –        Deroga, per le assunzioni a tempo indeterminato “da decreto”, al limite di spesa ex art. 1, comma 557 (o 562), della legge 296/2006


Comuni tra le soglie              –        Capacità assunzionale ordinaria (art. 3, comma 5, d.l. 90/2014)

                                          –        Rispetto dell’art. 1, comma 557 (o 562), della legge 296/2006

                                         –        Rispetto nell’anno in programmazione del rapporto % tra spesa di personale ed entrate correnti rilevato nell’ultimo rendiconto approvato


Comune sopra la soglia alta     –        Capacità assunzionale ordinaria (art. 3, comma 5, d.l. 90/2014 e smi).

                                            –        Rispetto del comma 557 (o 562), della legge 296/2006

                                           –        Obbligo di programmazione del rientro, nell’arco temporale di 5 anni, nella % di riferimento per la propria classe demografica, anche applicando un turnover inferiore al 100%

                                          –        In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo entro il quinquennio, turnover ridotto al 30% dal 2025

 

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