Il personale a scavalco
Con la deliberazione n. 448 del 18 ottobre 2013, la Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Lombardia, ha affermato che, qualora l’amministrazione intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall’art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78
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