Entrata accertata ma esigibile in un altro esercizio

eventuale-entrata-accertata-esercizioCome gestire l’eventuale entrata accertata nell’esercizio, che sia esigibile in esercizi successivi e come gestire le “poste negative” dell’attivo: alcuni chiarimenti.

In rapporto alle modalità di gestione finanziaria concretamente riscontrabili, è utile chiarire che un accertamento che sia stato registrato nell’esercizio pur senza che la relativa entrata sia in esso esigibile, non può, a consuntivo, essere cancellato per essere, senza reimputazione, iscritto nel competente esercizio.

Sarebbe, infatti, una dinamica in contrasto col relativo bilancio di previsione, a fronte dei principi della veridicità delle entrate e (conseguentemente) del pareggio previsionale e, pertanto, del non potersi di fatto autorizzare una gestione in linea con la loro inosservanza.

In altre parole, un accertamento registrato nell’esercizio ma non in esso esigibile è formalmente sintomatico di mancato rispetto di quei principi nell’avvenuta approvazione del bilancio di previsione.

Pertanto, l’accertamento di un’entrata esigibile non nell’esercizio, ma in esercizio futuro,  dovrà, a consuntivo, essere cancellato per essere reimputato e portato a saldo del fondo pluriennale vincolato proveniente dalla gestione di competenza, per la maggiore compressione possibile della spesa, in applicazione – specie nei comuni in disavanzo – dei principi di sana gestione finanziaria, in rapporto ai quali la cancellazione per iscrizione (senza reimputazione) all’esercizio di esigibilità è corretta solo quando sia accompagnata da pari iscrizione di corrispondente spesa.

Si aggiunge che, proprio per il principio del pareggio previsionale, quell’accertamento non può essere, a consuntivo, considerato come non concorrente al risultato di amministrazione. Ne deriva che, se viene iscritto, senza reimputazione, nel bilancio dell’esercizio di esigibilità, ciò si traduce in spostamento di somme tra residui e competenza, in violazione dell’art. 175, comma 7, del d. lgs. 267/2000.

Il principio del pareggio previsionale dovrebbe essere tenuto maggiormente presente anche sul piano dell’iscrizione, nei bilanci degli enti in disavanzo, di accantonamenti e vincoli, quali quote da ricostituire per la copertura delle corrispondenti spese.

Trattandosi di “poste negative dell’attivo”, occorre conseguire, nella gestione di competenza, il necessario risultato positivo, attraverso mancati impegni sulle restanti previsioni di spesa, e/o maggiori entrate rispetto alle relative previsioni.

Pertanto, l’eventuale disavanzo di gestione misurerà l’entità del mancato recupero, con conseguente ripristino, nel risultato di amministrazione, di vincoli e/o accantonamenti da ricostituire.

Tuttavia, trattandosi di metodologia non compatibile col principio del pareggio previsionale, è più razionale iscrivere, a fronte della spesa vincolata, entrate da conseguire, diminuendo poi, a consuntivo, nella misura di quelle accertate, l’entità di vincoli e/o accantonamenti iscritti nel risultato di amministrazione.
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