Fcde con spalmatura del disavanzo

Fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto senza metodo semplificato, ma con spalmatura del disavanzo. Uno degli emendamenti al decreto Milleproroghe (dl 162/2019) prova ad affrontare in modo strutturale la questione del metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto. Come noto, fino al 2018, in alternativa al metodo ordinario disciplinato dall'allegato 4/2 del dlgs 118/2011 (e, in particolare, dall'esempio n. 5), è stato possibile applicare il c.d. metodo semplificato. Quest'ultimo, di fatto, consente di determinare l'accantonamento sommando a quello del rendiconto dell'esercizio precedente lo stanziamento definitivo del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal modo, gli enti che a preventivo hanno accantonato meno del 100% hanno potuto evitare di dover recuperare il gap a consuntivo.

Ma, come detto, tale facoltà (che comunque avrebbe dovuto essere esercitata «tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019») non potrà più essere esercitata, con il rischio di scaricare sul risultato di amministrazione tutte le quote non accantonate finora. A fronte della richiesta di una proroga, il legislatore ha cercato di trovare una soluzione a regime, consentendo di ripianare l'eventuale disavanzo emergente a seguito del cambio di metodologia in 15 anni. La norma si riferisce specificamente all'eventuale maggior disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra il Fcde accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, sommato allo stanziamento assestato risultante iscritto al bilancio 2019 per Fcde al netto degli utilizzi del effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti e l'importo del Fcde accantonato in sede di rendiconto 2019 determinato nel rispetto dei principi contabili.

Le modalità di recupero dovranno essere definite con deliberazione del consiglio, acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, entro 45 giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato. Tale disciplina fa il paio con quella, oggetto di un altro emendamento, riguardante le sterilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità alla luce della sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale. In tal caso, la nuova norma dispone che il disavanzo emergente possa essere oggetto di un ripiano graduale con quote annuali, a partire dal 2020, di importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento.

(tratto da internet - di Matteo Barbero)

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