Le tariffe supplementari per la discarica
Sulla questione se il gestore di una discarica possa imporre a posteriori tariffe supplementari ad un'impresa che abbia conferito in passato rifiuti nella discarica per il loro smaltimento, qualora i costi della gestione della discarica aumentino
Ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche, il gestore di una discarica di rifiuti ancora in funzione alla scadenza del termine di recepimento della direttiva deve essere obbligato a garantire la gestione post-operativa per almeno trent’anni a partire dalla chiusura della discarica. In linea di principio, non deve essere operata una distinzione, al riguardo, fra rifiuti conferiti dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva e rifiuti conferiti prima di tale termine.
Gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31 non giustificano, alla luce dei principi di irretroattività, della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, la riscossione di tariffe supplementari dai precedenti detentori dei rifiuti che abbiano conferito i rifiuti nelle discariche e abbiano pagato le tariffe all’uopo richieste, qualora la durata della gestione post-operativa per la discarica venga successivamente prolungata e tale fattore di costo supplementare non sia stato ancora preso in considerazione nella tariffa originaria.