La distanza minima di un portico

DOMANDA:
E' stata depositata istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per un portico costruito in aderenza al fabbricato principale, realizzato con tre pilastri in legno, con copertura in tavolato e aperto su tre lati; l'intervento ricade in zona classificata dal P.I. vigente, "C1" residenziale. Il portico risulta realizzato a ml 5,00 dal confine di proprietà e a 7,00 ml dall'edificio residenziale dei confinanti; la parete del fabbricato confinante, opponente e fronteggiante il portico oggetto di sanatoria, risulta cieca cioè con assenza di luci e vedute. Premesso che questo Comune deve ancora adottare il R.E.T., il cui termine in Veneto è stato prorogato fino al 31.12.2019, in base al vigente Regolamento Edilizio comunale, artt. 3-5, la realizzazione di un “portico” comporta, in particolare, incremento della superficie coperta e conseguentemente l'obbligo del rispetto della distanza sia dai confini che dai fabbricati; inoltre lo stesso regolamento edilizio prevede che la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, sia pari a minimo ml 10,00 mentre quella tra pareti entrambe non finestrate sia pari a minimo ml 6,00. Il tecnico progettista dichiara che la parete di un portico deve essere considerata cieca in quanto non presenta ne luci ne vedute, e pertanto il portico realizzato risulta sanabile. Alla luce delle varie sentenze di T.A.R., C.d.S. e Cassazione, sul tema della applicazione del D.M. 1444/1968 - distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, si chiede se ai fini dell'applicazione del suddetto D.M. 1444/1968, e quindi del sopra citato regolamento edilizio, la parete di un “portico” possa essere considerata “parete finestrata”, e pertanto con l'obbligo del rispetto dei minimi 10.00 ml inderogabili, o possa essere considerata “parete cieca”, e quindi, con l'obbligo del rispetto dei minimi 6,00 ml previsti dal regolamento edilizio comunale, in presenza di pareti opponenti entrambe non finestrate.


RISPOSTA:
Con riferimento alla questione sollevata nel quesito posto, si rileva che la Cassazione civile, a partire dalla sentenza n. 27418 del 13.12.2005, ha superato il proprio precedente orientamento, secondo cui la distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate di edifici antistanti non sarebbe applicabile alla diversa situazione di un portico aperto fronteggiante l’edificio in costruzione (Cass. 17.12.1993 n. 12506), affermando che la verifica della distanza legale fra costruzioni deve essere effettuata tenendo conto del porticato secondo la regola del vuoto per pieno.

In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di distanze tra edifici «al fine di verificare il rispetto della distanza legale nelle costruzioni, qualora una di esse sia provvista di porticato aperto, con pilastri allineati al muro di facciata, deve tenersi conto anche del porticato, secondo la regola del “vuoto per pieno”, in quanto, anche nel caso in cui tra i pilastri del porticato non siano realizzate pareti esterne di collegamento, la fabbrica possiede i requisiti di consistenza, solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo che ne fanno una costruzione, soggetta alla disciplina sulle distanze» (in questo senso, Cass. civ., sez. II, 6.5.2014 n. 9679; Cass. civ., 26.7.2013, n. 18119; Cass. civ., 14.3.2011 n. 5934; Cass. civ. 13.12.2005, n. 27418). Il suddetto orientamento è stato richiamato e condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni Riunite del 03.02.2017, numero 339/2017 e data spedizione 02.05.2017; T.a.r. Toscana, Firenze, sez. III, 23.12.2014, n. 2153; T.a.r. Toscana, Firenze, sez. III, 09.01.2017, n. 2). Infatti, nella sopra citata pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è stato ribadito e precisato quanto segue: «Ritiene questo Consiglio che la distanza tra edifici vada calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano, e comunque in relazione a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela; essa va computata in relazione a tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, ivi compresi i porticati aperti, secondo il criterio del “vuoto per pieno” (salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all'interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell'igiene)».

Alla luce della giurisprudenza sopra citata ed in considerazione anche del fatto che, in base al vigente Regolamento Edilizio comunale, la realizzazione di un “portico” comporta incremento della superficie coperta e conseguentemente l'obbligo del rispetto della distanza sia dai confini che dai fabbricati, l’applicazione del D.M. 1444/1968 nonché del sopra citato regolamento edilizio comporta l’obbligo del rispetto dei minimi 10.00 ml inderogabili tra il “portico” in questione e l’edificio residenziale dei confinanti.

 

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