Da quando le nuove regole sul trattamento accessorio?
Avete già fatto il ricalcolo del fondo del trattamento accessorio dopo le novità del decreto “crescita”? Sieti riusciti a capire la disposizione contenuta nell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019?
Spero che la risposta, almeno alla prima domanda, sia “no”. In effetti, secondo me, non c’è fretta. Per prima cosa il decreto deve essere convertito in legge e sappiamo bene quanto sia ormai abitudine modificare sostanzialmente i testi delle disposizioni rispetto alla prima stesura uscita dal Consiglio dei ministri.
In secondo luogo, a me pare che la questione del trattamento accessorio sia strettamente correlata alla prima parte della norma, cioè quella che prevede che i nuovi meccanismi che si attiveranno per verificare le capacità assunzionali degli enti locali decorreranno dalla data stabilita in un decreto da adottare entro sessanta giorni (:-)) dall’entrata in vigore delle disposizioni. Infatti, la previsione del nuovo calcolo per quantificare il limite al trattamento accessorio, è scritta tutta di fila, senza neppure andare a capo, come fosse una conseguenza della prima parte che analizza i limiti sulle assunzioni. Tra l’altro, tale regola è prevista anche al comma 1, quello per le regioni. Se fosse stata immediatamente operativa non sarebbe stato più corretto prevedere un comma apposito di modifica/integrazione dell’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017? Scritta così, tutto fa pensare quindi che il tutto sia correlato e si dovrà attendere pertanto la data indicata dal decreto attuativo.
Ci sono poi un po’ di problemi applicativi della disposizione. Pensiamo solo che vi è scritto all’interno del testo che è riferita solo ai comuni. Pensiamo anche che non si capisce se integra o sostituisce il tetto dell’anno 2016. Oppure, pensiamo che siccome il parametro è riferito ai dipendenti che si assumono o cessano, solo a fine anno gli enti sapranno il saldo su cui calcolare l’eventuale quota media-procapite ad incremento del limite. Tanti misteri, insomma, per i quali speriamo si troverà una prima soluzione in sede di conversione e poi successivamente nel decreto di specificazione dopo il passaggio in Conferenza Unificata.
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