Il danno all'immagine

Se un pubblico funzionario commette comportamenti illeciti, questi sono percepiti dall'opinione pubblica come immediatamente riferibili anche alla istituzione a cui appartiene il funzionario, quindi non solo alla persona fisica. Da ciò ne deriva, inevitabilmente, un danno d'immagine alla Pubblica Amministrazione: definito "danno conseguenza" è un vero e proprio danno all'immagine dell'ente, conseguente ai fatti produttivi della lesione stessa.

Lo ha ribadito la Corte dei Conti con la sentenza n. 686/2017.

Nella sentenza, la Corte specifica: "[...] vanno considerati la gravità del comportamento illecito tenuto dal sindaco, che ha disposto in più occasioni dei fondi comunali, prescindendo da ogni regola e procurando vantaggio a una pluralità di persone, tra cui la propria moglie e un consigliere della maggioranza, così significativamente discostandosi dai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi (cosiddetto criterio oggettivo) [...]". Inoltre: "[...] sulla base del criterio oggettivo, la valutazione del danno arrecato all’amministrazione di appartenenza non può essere limitata all’aspetto prettamente economico dell’utilità effettivamente percepita dal convenuto, ma deve tener conto dell'importanza dei doveri istituzionali dolosamente violati e della gravità delle condotte poste in essere, poiché in funzione di tali connotati si sono determinate le ripercussioni negative sull’immagine dell'amministrazione d'appartenenza".

Il Giudice ha quantificato equitativamente il danno nella misura di  € 32.369,83, come richiesto dal Pubblico Ministero contabile. - da www.legautonomielazio.it

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