La partecipazione e i livelli occupazionali
Per il Tar l’articolo 3 comma 27 della legge n. 244/2007 osta a che un ente pubblico, anche se a finalità generale come è la Regione, possa decidere di aumentare la propria partecipazione non essendo sufficiente a tal fine la finalità di conservare il livello occupazionale.
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