La responsabilità per le buche

Una sentenza della Corte d'appello di Milano chiarisce quali sono i casi in cui non ricade sull'amministrazione comunale la responsabilità di incidenti causati da irregolarità del manto stradale o del marciapiede.

Nel caso specifico, la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 527/2017 ha chiarito la situazione relativa a un pedone che era caduto dopo aver messo il piede in una grossa buca sul marciapiede procurandosi lesioni permanenti con la rottura del quinto metacarpo della mano destra, ritenendo non configurabile la responsabilità del Comune per violazione del precetto che regola la responsabilità civile da fatto illecito, come stabilito dall'articolo 2043 del Codice civile.

La Corte spiega che l'ente custode della sede viaria viene condannato solo nel caso in cui si dimostri l'obiettiva condizione di pericolo occulto, situazione che «deve essere necessariamente caratterizzata dal doppio requisito della non riconoscibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso, non facilmente evitabile con l’adozione della ordinaria diligenza».

Ad esempio, indici di valutazione della condotta del pedone saranno, oltre alla sua ordinaria diligenza, l'ampiezza della buca sul manto stradale e la sua visibilità in presenza di luce naturale.

La sentenza conclude che «tanto nel caso in cui si deduca una responsabilità dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile, tanto in quello in cui possa ravvisarsi una responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, l’esistenza di un comportamento colposo dell’utente danneggiato esclude la responsabilità dell’amministrazione medesima, qualora si tratti di un comportamento idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso». da legautonomielazio.it

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