La prescrizione del titolo esecutivo

www.ancitel.it DOMANDA:

Il nostro comune ha notificato nel 2013, nel rispetto del termine di decadenza previsto dalla legge, atti di ingiunzione fiscale ex R.D. 639/2010 per avvisi di accertamento ICI divenuti definitivi e non pagati. L’ingiunzione fiscale cumula la funzione di titolo esecutivo e di precetto. Una volta notificata l’ingiunzione fiscale la sua valenza di titolo esecutivo per ICI e IMU è soggetta al termine prescrizionale di 5 anni? Questo termine può essere interrotto? Quanto invece alla funzione di precetto il titolo perde efficacia se l’azione esecutiva non è iniziata entro 1 anno (o 90 giorni secondo la tesi più restrittiva): in tal caso per riattivare la funzione di titolo esecutivo è possibile reiterare la notifica della ingiunzione. La società concessionaria del servizio di riscossione coattiva per il nostro comune, al fine di intraprendere l’azione esecutiva per ingiunzioni che hanno perso efficacia come precetto emette un atto di ingiunzione con diverso protocollo che richiama il precedente e che aggiorna gli interessi al tasso legale maturati nel frattempo sulla sola imposta. E’ corretto questo modo di operare?

 

RISPOSTA:

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla prescrizione del titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) emesso a fronte di taluni tributi locali e non impugnato. La Suprema Corte, ritenendo che i tributi locali abbiano natura periodica, ha affermato che la prescrizione è di cinque anni e il termine, essendo appunto di prescrizione è soggetto ad interruzione (Cass. trib., 20213/2015 a proposito di tarsu / tia; 4283/2010 in tema di tarsu e concessione di passo carrabile). A rigore, l’art. 1, c. 163, della l. 296/2006 prevede un termine di decadenza triennale per la notifica del titolo esecutivo; una volta osservato tale termine, e quindi notificato il titolo esecutivo, la riscossione è soggetta a termine di prescrizione. Nel caso di ICI/IMU, non essendo in presenza di tributi periodici, la prescrizione della riscossione, una volta notificato il titolo esecutivo, dovrebbe essere di dieci anni. Tuttavia, poiché non si registrano pronunce che abbiano chiarito la natura periodica o meno dell’ICI e dell’IMU, in via prudenziale, è consigliabile osservare il termine di prescrizione breve di cinque anni. Se una volta notificata l’ingiunzione fiscale non è iniziata l’esecuzione forzata, occorre notificare la successiva intimazione di pagamento (atto di precetto); la procedura descritta nel quesito, in cui è reiterata l’ingiunzione fiscale, con diverso protocollo (con richiamo della precedente), aggiornando gli interessi, è corretta. Trattasi, infatti, di un atto successivo e consequenziale all’ingiunzione, impugnabile soltanto per vizi propri. Inoltre, gli interessi sono dovuti per tutto il periodo in cui è tardato il pagamento da parte del debitore. 

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