I tirocini formativi

www.ancitel.it DOMANDA:

Questa Amministrazione ha adottato nel 2016 con deliberazione della Giunta Comunale gli indirizzi per l'attivazione di tirocini/stages di formazione ed orientamento e curriculari presso il nostro Ente stabilendo il numero massimo in rapporto ai dipendenti in servizio e riservando il 50% dei posti disponibili ai tirocini di cui alle linee guida regionali (Delibera Ras 44/11 del 23-10-2013) e il 50% a quelli curriculari. Diversi istituti superiori della provincia hanno peraltro richiesto la collaborazione dell'Ente per ospitare gli studenti nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro di cui alla legge 147/2015, procedendo ad ospitare già diversi studenti in regola con la stipula delle polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi, coperti da assicurazione Inail ed in possesso della formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro oltre naturalamente all'approvazione del c.d patto formativo. Anche le convenzioni stipulate con le Università per i tirocini curriculari prevedono la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e i rischi per danni e i progetti formativi, mentre nulla prevedono in tema di corsi di formazione obbligatori preventivi in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Il datore di Lavoro dell'Ente sostiene che per tutti i tirocini svolti presso il nostro Ente siano obbligatori sia la formazione in materia di sicurezza sul lavoro che le visite mediche preventive al tirocinio stesso. Con la presente si intende conoscere quali siano gli obblighi in capo all'Ente ospitante in materia di tirocini formativi (siano essi curriculari con le Università o alternanza scuola lavoro) in rapporto alla formazione preventiva in materia di sicurezza e in materia di visite mediche ed eventuali responsabilità del dirigente competente in materia di tirocini e del datore di lavoro.

RISPOSTA:

La definizione di lavoratore ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/2008 è contenuta nell’art. 2 comma 1 lettera a) dello stesso decreto, secondo cui il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Lo stesso articolo, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, precisa che “Al lavoratore così definito è equiparato (…) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro …”. E’ chiaro quindi che, nell’ipotesi in cui presso l’ente siano presenti soggetti che svolgano stages o tirocini formativi, siano essi curriculari o di alternanza scuola lavoro, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti quegli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. al fine di garantire la loro salute e sicurezza e sarà in particolare tenuto ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta. Ai sensi dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti - raggiunto in data 21/12/2011 nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome - agli stagisti ed ai tirocinanti deve essere impartita una formazione generale della durata di 4 ore ed una eventuale formazione specifica a seconda del settore cui vengono preposti. Ciò è confermato anche dalle Linee Guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013, che al punto 5 stabiliscono che il soggetto ospitante «deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». In tal senso si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta ad un quesito in data 1/10/2012, sostenendo che “nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta”. Di più, secondo un principio espresso più volte dalla Corte di Cassazione, l’inesperienza e la giovane età dei tirocinanti postulano una maggiore intensità degli obblighi prevenzionistici a carico del datore di lavoro (Cass. 12 gennaio 2002, n. 326; Cass. 11 maggio 2007, n. 11622; Cass. 7 aprile 2009, n. 15009; Cass. 10 gennaio 2013, n. 536). Il Dicastero del lavoro con interpello n. 1/2013 ha chiarito che l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, - che comprende la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica - sussiste anche nei confronti dei tirocinanti (sia maggiorenni che minorenni) nei casi in cui è esplicitamente previsto dalla normativa vigente. 

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