La prescrizione dei tributi comunali
Per i tributi comunali non vi è alcuna norma che regola i termini di prescrizione. La sentenza 23397 delle Sezioni unite stabilisce che nel caso di sentenza passata in giudicato il credito si prescrive in 10 anni, anche nell'ipotesi in cui il credito sia ordinariamente soggetto a prescrizione quinquennale. Ma la conversione della prescrizione breve in quella decennale non opera in automatico per le cartelle, non potendo la cartella essere "assimilata" a una sentenza a causa del fatto che non è stata impugnata. Viene ribadito, inoltre, che la regola generale è quella della prescrizione ordinaria decennale.
In tema di tributi locali è previsto un termine per la notifica dell’atto di accertamento e uno per la notifica di cartella o ingiunzione, ma dopo che questa è stata notificata non si rinviene alcuna norma che regoli la prescrizione. Di conseguenza dovrebbe applicarsi, in virtù delle Sezioni unite, la prescrizione ordinaria decennale e non quella breve.
Va, però, rilevata la discrasia tra l’assenza di norme sulla prescrizione dei singoli tributi locali, con una norma in tema di sanzioni. L’articolo 20 del Dlgs 472/97 prevede che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». La sanzione è un accessorio all’imposta, per cui i termini per iscrizione a ruolo e prescrizione dovrebbero andare di pari passo. - www.legautonomie.it