La modifica della percentuale dell'indennità di risultato

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Un ente chiede all’ARAN se, visto l’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 (il quale prevede che l’importo della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25 della retribuzione di posizione attribuita), sia possibile in sede di contrattazione decentrata ridurre le percentuali minime e massime attribuibili.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

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