La modifica della percentuale dell'indennità di risultato
Un ente chiede all’ARAN se, visto l’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 (il quale prevede che l’importo della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25 della retribuzione di posizione attribuita), sia possibile in sede di contrattazione decentrata ridurre le percentuali minime e massime attribuibili.
Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale