Notifica degli atti tributari
La notifica a mezzo posta degli atti tributari ai destinatari c.d. irreperibili relativi
Anna Mele
(Commento all’ordinanza n. 18880/2025 della Corte di Cassazione)
Abstract: Il presente articolo analizza la sentenza n. 18880/2025 della Corte di Cassazione con la quale viene riaffermata, in ambito tributario, la piena legittimità della notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, anche nei casi di mancata allegazione della CAD (comunicazione di avvenuto deposito) in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario. Obiettivo dell’indagine è quello di illustrare, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, l’inquadramento normativo della notifica c.d. semplificata eseguita dagli agenti della riscossione attraverso il servizio postale ordinario, senza applicazione della disciplina di cui alla legge n. 890/1982.
Il contributo analizza il procedimento di notifica nei confronti di soggetti temporaneamente irreperibili, operando una distinzione tra l’avviso di giacenza – come previsto dal regolamento D.M. 1° ottobre 2008) postale – e la CAD – prevista dall’art. 8 della legge n. 890/1982 -, ribadendo come il momento perfezionativo della notifica avviene, per analogia, al decorrere di dieci giorni dalla data di immissione dell’avviso o alla data del ritiro del plico, se anteriore.
Viene affrontato, ancora, il continuo dibattito giurisprudenziale riguarda alla validità o meno delle notifiche postali in assenza della comunicazione di avvenuto deposito, evidenziando come la Cassazione abbia chiarito che, nelle ipotesi di notifica diretta ex art. 26, non è richiesto alcun ulteriore incombente, trovando applicazione un regime probatorio “semplificato”.
Le conclusioni confermano, dunque, la legittimità costituzionale della notifica semplificata anche in assenza della comunicazione di avvenuto deposito, tenuto conto della funzione pubblicistica dell’attività esattiva e della possibilità di tutela per il destinatario di chiedere la remissione in termini ex art. 153, co. 2, c.p.c, nelle ipotesi di mancata effettiva conoscenza dell’atto per causa a sé non imputabile.
Abstract in eng: This article analyzes the ruling no. 18880/2025 by the Italian Court of Cassation, reaffirming the full legality of the direct postal notification of tax assessment acts under Article 26 of Presidential Decree no. 602/1973, even in cases where the Communication of Deposit (CAD) is not attached in the event of the recipient’s relative unavailability. The purpose of the study is to illustrate, in light of the latest judicial trends, the regulatory framework of the so-called simplified notification process carried out by tax collection agents via regular postal service, without applying the provisions of Law no. 890/1982.
The paper examines the notification process for temporarily unavailable recipients, distinguishing between the “avviso di giacenza” (notice of receipt) as per the regulation of Ministerial Decree 1st October 2008 and the CAD required by Article 8 of Law no. 890/1982. It emphasizes that the notification is considered complete, by analogy, after ten days from the notice’s issuance or upon the recipient’s collection of the package, whichever comes first.
The article also addresses the ongoing judicial debate concerning the validity of postal notifications in the absence of the communication of deposit, clarifying that, for direct notifications under Article 26, no additional procedural steps are necessary, applying a “simplified” evidentiary regime.
The conclusions confirm the constitutional legitimacy of simplified notifications even without the communication of deposit, considering the public nature of the tax collection process and the recipient’s right to request reinstatement of the terms under Article 153, paragraph 2, of the Civil Procedure Code, in cases of lack of actual knowledge of the document due to reasons not attributable to them.
Sommario: 1. La decisione della Corte di Cassazione – 2. Il procedimento di notificazione ai contribuenti c.d. irreperibili relativi – 3. Il dibattito giurisprudenziale sulla validità della notifica per posta in caso di temporanea assenza del destinatario – 4. Conclusioni
1. La decisione della Corte di Cassazione
Con la sentenza n. 18880 del 28.05.2025, la Corte di Cassazione ha avvertito la necessità di soffermarsi nuovamente sulla problematica relativa al procedimento di definizione della notifica diretta ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 degli atti tributari, adottati dalla Amministrazione finanziaria, e per essa, dagli agenti della riscossione, con particolare attenzione all’istituto della c.d. “compiuta giacenza”, confermandone la legittimità anche nel caso di mancata ostensione della CAD e, soprattutto, ribadendo ancora una volta la differenziazione tra il procedimento di notifica ex lege n. 890/82 e quello di notifica c.d. “semplificata” previsto dal servizio postale ordinario.
Secondo gli Ermellini, infatti, “nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall’art. 149 cod. proc. civ. e della legge 20 novembre 1982, n. 890, ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (tra le tante. Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5154; Cass. Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7464; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17712).
Tale precisazione è di fondamentale importanza, in quanto le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che si renda necessario l’invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all’ufficio postale, perché: “in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto, il regolamento postale (d. m. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli “invii a firma” (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l’ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza (art. 25).
2. Il procedimento di notificazione ai contribuenti c.d. irreperibili relativi
Orbene, l’avviso di giacenza differisce dalla CAD, in quanto consiste in uno scontrino cartaceo lasciato dal postino nella cassetta postale, indicando che è stato effettuato un tentativo di consegna di una raccomandata, e che è possibile ritirare la missiva presso un ufficio postale entro un certo periodo di tempo.
L’avviso riporta la data del tentativo di consegna, l’ufficio postale dove recarsi e il codice identificativo della spedizione.
La Cassazione, infatti, ha ritenuto di voler specificare che il regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito ma, appunto, soltanto il “rilascio dell’avviso di giacenza“.
Naturalmente la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l’agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (in termini: (Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355).
Tale affermazione assume rilievo non di poco conto nell’odierno panorama giuridico, in quanto interviene a spada tratta sulla consuetudine invalsa di impugnare la mancata esibizione/assenza della CAD in caso di notifiche di atti della Pubblica Amministrazione, soprattutto se effettuate ai familiari conviventi.
Purtroppo, tale eccezione molto spesso risulta accolta superficialmente, senza che venga operata la necessaria distinzione tra i due diversi regimi egualmente legittimi ed operativi per la notifica diretta degli atti tributari ed amministrativi da parte della P.A.
Precisa, infatti, la Suprema Corte che : “ la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento [e, quindi, anche dell’ingiunzione di pagamento] da parte del concessionario della riscossione, eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d. m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che, qualora nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 – l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).
3. Il dibattito giurisprudenziale sulla validità della notifica per posta in caso di temporanea assenza del destinatario
La sentenza in commento è categorica nel ribadire ancora una volta il concetto che :” in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento [e, quindi, anche dell’ingiunzione di pagamento], eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto da parte dell’agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2023, n. 23723; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9866).
Né tale orientamento sulla c.d. “notifica postale diretta” risulta essere stato inciso dalla pronunzia delle Sezioni Unite delle Corte (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012), in tema di notifica degli atti impositivi e degli atti processuali a mezzo del servizio postale ex art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890, con riguardo alla necessità di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), per l’ipotesi di irreperibilità “relativa” del destinatario.
Al riguardo, la sentenza in commento, come sopra evidenziato, ha voluto sottolineare ed aderire al principio secondo il quale: «Nel caso concreto, nell’avviso di ricevimento attestante la notifica dell’ingiunzione di pagamento (…) si dà espressamente atto che l’agente postale in data 9.11.2017 ha, per un verso, “immesso l’avviso nella cassetta postale corrispondente dello stabile in indirizzo” e, per altro verso, “spedito comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 66134625420 del 09.11.2017”», e che, per conseguenza, «la notifica in esame deve ritenersi perfezionata in data 20.11.2017, a seguito del decorso del decimo giorno dalla data (del 9.11.2017) del rilascio dell’avviso (cioè dell’immissione dello stesso nella cassetta postale del destinatario)». Da qui l’ulteriore corollario che: «Né a conclusioni diverse si perviene se [si] volesse tener conto dell’ulteriore adempimento della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (attività, peraltro, cui l’agente postale non era neppure effettivamente tenuto), spedizione avvenuta pur essa in data 9.11.2017».
Nel caso di specie, la notifica dell’ingiunzione di pagamento è stata eseguita in totale osservanza della disciplina sulla notifica a mezzo del servizio postale, non essendo necessaria la produzione della comunicazione di avvenuto deposito a fronte dell’immissione in cassetta postale dell’avviso di giacenza. Da qui il corretto apprezzamento della sentenza che «la notifica in esame deve ritenersi perfezionata in data 20.11.2017, a seguito del decorso del decimo giorno dalla data (del 9.11.2017) del rilascio dell’avviso (e cioè dell’immissione dello stesso nella cassetta postale del destinatario)».
Peraltro, i giudici supremi hanno aggiunto ad abundantiam che: «Né a conclusioni diverse si perviene se volesse tenere conto dell’ulteriore adempimento della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (attività, peraltro, cui l’agente postale non era neppure effettivamente tenuto), spedizione avvenuta pur essa in data 9.11.2017», concludendone che «il complesso normativo (art. 14 legge n. 890/82; artt. 24 e 25 D.M. 1.10.2008) applicabile al caso di specie (come interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità in coerenza con i principi di bilanciamento tra valori costituzionali) non richiede in alcun modo, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’esibizione della comunicazione di avvenuto deposito (come assunto da parte appellante nelle memorie illustrative), mostrandosi, come detto, all’uopo sufficiente l’attestazione del rilascio dell’avviso ovvero, al più, della spedizione della c.d. C.A.D.».
Sul punto, si ricordano anche le intervenute puntualizzazioni per lequali per la notifica semplificata in proprio della P.A. a mezzo posta «non va redatta alcuna relata di notifica» (Cass. n. 34260 del 2019; in termini, Cass. n. 17598 del 2010; Cass. n. 14501 del 2016; Cass. n. 9240 del 2019), ma in caso di notifica al portiere o a persona delegata al ritiro, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da questi ultimi sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario (Cass. n. 8293 del 2018). D’altra parte, in siffatta evenienza, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n. 19795 del 2017 e n. 29642 del 2019)”.
4. Conclusioni
La sentenza in commento si pone sulla scia della consolidata giurisprudenza (Cass. n. 28618/24; n. 24555/24; n. 14279/24; n. 9866/24 e 16183/21) secondo la quale in ipotesi di notifica diretta a mezzo posta da parte dell’ente, senza intermediazione dell’Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito del plico presso l’ufficio postale.
Secondo la Corte, infatti, laddove l’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 consente all’Amministrazione finanziaria di notificare i propri atti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa riferimento ad una modalità di notifica semplificata, rispetto alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari prevista dalla legge 890/1982.
Ciò comporta che in questo caso l’ente non sarà soggetto alle regole previste dalla citata legge 890/1982, in tema di compiuta giacenza, ma si dovrà rifare alle norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008).
Modalità di notifica che è stata giudicata legittima dalla Corte costituzionale, giustificandosi tale forma “semplificata” (Corte cost. n. 175/18 e n. 104/19) in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’Ente e per esso dal concessionario, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. (in conformità Cass. n. 9866/24; n. 33236/23).
Per i Giudici di legittimità, infatti, il corretto bilanciamento tra l’interesse del notificante e quella del destinatario si trova applicando anche alla notifica a mezzo posta, per analogia, le regole della legge 890/1982 (articolo 8, comma 2), adeguandole al regime semplificato ammesso per la notifica a mezzo posta.
Ne consegue che il perfezionamento della notifica si verificherà passati 10 giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza (o dal ritiro del piego se precedente), tenuto conto dell’assenza dell’obbligo della raccomandata informativa nella notifica ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Naturalmente, in questo caso, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, il rispetto del principio costituzionale di assicurare al contribuente l’effettiva possibilità di conoscibilità dell’atto si realizza consentendo allo stesso di essere «rimesso in termini» laddove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/20).
fonte: ratioiuris.it



