Rimborso Iva servizi non commerciali

Circolare F.L. 4/2014 - OGGETTO: Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2014 (quadriennio 2010/2013).

1. Premessa.

  L’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede, ai fini del contenimento delle tariffe, l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all’Amministrazione.

Con D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33, è stato stabilito che gli enti locali debbono presentare il certificato inerente il rimborso dell’I.V.A. sui servizi non commerciali entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno.

Successivamente l’articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha chiarito che gli importi per i quali si deve richiedere il rimborso debbono essere esclusivamente quelli per i quali è prevista una tariffa a carico degli utenti.

2. Fiscalizzazione del contributo.

Con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sopraggiunta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’I.V.A. per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Successivamente con decreto legislativo 6 maggio 2012, n. 68, la fiscalizzazione del medesimo contributo è stata ampliata anche alle province delle regioni a statuto ordinario.

A partire dall’anno 2013, in applicazione dell’articolo 1, comma 380, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche per i comuni della regione Sardegna viene disposta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’IVA servizi non commerciali.

Pertanto sia i comuni delle regioni a statuto ordinario che delle regioni a statuto speciale e le province delle regioni a statuto ordinario non debbono più presentare il certificato.

3. Enti che possono presentare la certificazione.

Gli enti che allo stato attuale possono presentare la certificazione che risulta approvata con il DPR 33/2001 scaricabile alla pagina http://finanzalocale.interno.it/circ/dec4-2001all.hml sono: le province della regione Sardegna, le comunità montane, le unioni ed i consorzi per le regioni a statuto ordinario e per la regione Sardegna.

4. Adempimenti delle Prefetture.

Le Prefetture – Uffici territoriali del governo, dovranno inserire entro il 30 maggio 2014 gli importi riferiti al quadriennio 2010/2013, facendo attenzione alla data di invio del certificato, sull’apposita procedura attivabile sull’intranet ministeriale, provvedendo anche alla scannerizzazione del certificato e dandone successivamente comunicazione a questa Direzione Centrale. La procedura informatica consente l’acquisizione dei files corrispondenti alla scannerizzazione dei certificati.

I certificati inviati fuori termine (fa fede il timbro postale) vanno accantonati  e va notificata agli enti interessati l’avvenuta perdita del diritto e la non ammissione alla contribuzione erariale.

La trasmissione informatica dei dati comporta che la certificazione su supporto cartaceo non dovrà essere trasmessa a questa Direzione Centrale ma trattenuta agli atti di codeste Prefetture – UTG.

Per l’utilizzo della procedura sarà consultabile, sempre sulla intranet, una guida operativa.

Per eventuali quesiti e chiarimenti è possibile contattare la sig.ra Ortenzi al seguente numero telefonico 06/46526254 o all’e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Per problematiche informatiche è possibile contattare la sig.ra Cipollini allo 06/46548034.

La presente circolare, trasmessa solo in via informatica, deve essere inoltrata agli enti locali della provincia con cortese urgenza, stante la ravvicinata scadenza del termine previsto dalla norma di riferimento.

Roma, lì 18 febbraio 2014
IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)

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