Contributo unificato sugli atti giudiziari

Più facile, per le parti ricorrenti, assolvere alla tassazione per le spese degli atti giudiziari nei processi tributari, divenuta unificata a partire dal 7 luglio 2011

E’ attivo il nuovo conto corrente postale per il versamento del contributo unificato nelle controversie tributarie. Nel bollettino va indicato il numero di conto (1010376927) oltre all'intestazione (“TES.VITERBO - CONTRIB.PROC.TRIB. ART.37 D.L.98/2011”) e al nome e cognome del ricorrente/resistente.  La novità arriva con un avviso del Mef.

Nella causale, inoltre, è necessario indicare il codice fiscale del ricorrente e il codice della Commissione tributaria adita. Quest’ultimo è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione modulistica (Modelli - Modelli versamento - F23 - Codici tributo – “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari-pdf”).
Si ricorda che il contributo unificato sostitutivo di tutte le imposte, è stato introdotto e applicato, a partire dal 1° marzo 2002, ai soli procedimenti penali, civili e amministrativi. Successivamente, dal 7 luglio 2011, è stato esteso anche alle liti tributarie.

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