Piccoli comuni: centrale di committenza
Ai sensi del comma 343 della Legge n. 147/2013, ad integrazione dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici , l'obbligo per i piccoli comuni di avvalersi di una Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori servizi e forniture in economia non si applica per acquisti di importo inferiore a 40.000 euro.
Il comma 343 della Legge di stabilità prevede che "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonchè nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125".