Modalità di monitoraggio dei servizi sociali

È stato emanato il Dpcm. 1° luglio 2021, rubricato “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali”, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 1° settembre 2021. 

 

In considerazione di quanto ora previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 232/2016 – che disciplina le modalità di riparto del “Fondo di solidarietà comunale” e che prevede, per quanto riportato alla lett. d-quinquies), che il “Fondo di solidarietà comunale” è destinato, per le quote stanziate per gli anni dal 2021 in poi, al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario – le risorse previste sono ripartite in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (Ctfs).

 

Il presente Dpcm., sulla base di un’Istruttoria tecnica condotta dalla Ctfs con il supporto di esperti del Settore, stabilisce gli Obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, definisce il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali.

 

Le somme che, a seguito del monitoraggio delle risorse utilizzate, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli Obiettivi di servizio saranno recuperate a valere sul “Fondo di solidarietà comunale” attribuito ai medesimi Comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui all’art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012, ossia a valere su ogni assegnazioni finanziaria dovuta dal Ministero dell’Interno o mediante trattenute da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle spettanze Imu o dell’Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 

 

Il Dpcm. 25 marzo 2021, recante criteri di formazione e di riparto del “Fondo di solidarietà comunale 2021”, ha effettuato il riparto dell’importo di Euro 215.923.000 di competenza per l’anno 2021. 

 

L’Istruttoria tecnica è stata condotta dalla Ctfs con il supporto di esperti del Settore conclusasi con la predisposizione della Nota tecnica, intiolata ”Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto, in base al comma 792 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020”, approvata nella seduta del 16 giugno 2021. 

 

Il Decreto in commento stabilisce quindi che gli obiettivi di servizio di ciascun Comune per l’anno 2021, sulla base della citata “Nota tecnica” approvata dalla Ctfs il 16 giugno 2021 (allegata al Dpcm.), sono determinati in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione Sociale di ogni Ente.

 

I Comuni sono tenuti a destinare nel 2021 una spesa per la funzione Sociale, al netto del Servizio “Asili nido”, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla Ctfs e riportato nell’Allegato alla “Nota tecnica”(a sua volta allegato al Dpcm.), nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo Allegato.

 

Tutti gli Enti saranno sottoposti a monitoraggio e dovranno riportare, nella Scheda prevista dal Dpcm. e ancora da definire e da pubblicare, i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa. Gli Enti con una spesa inferiore al fabbisogno standard monetario indicheranno anche il livello di apesa aggiuntivo e il relativo incremento dei Servizi sociali offerti sulla base delle diverse opzioni che verranno indicate nella predetta Scheda di monitoraggio e riassunte nel paragrafo “Quadro 3) Obiettivi di servizio-Rendicontazione risorse aggiuntive” della Nota tecnica allegata al presente Provvedimento. 

 

La Scheda di monitoraggio, corredata dalle Istruzioni alla compilazione, sarà pubblicata a breve a cura della Ctfs, unitamente ad un Sistema telematico assistito con precompilazione delle informazioni.

 

Il raggiungimento dell’obiettivo di Servizio dovrà essere certificato attraverso la compilazione della Scheda di monitoraggio, integrata da apposita Relazione, da allegare al rendiconto annuale dell’Ente e da trasmettere a Sose Spa entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica.

 

Il raggiungimento dell’Obiettivo di servizio può essere certificato a livello di singolo Comune, oppure assolto attraverso la comunicazione dell’avvenuto trasferimento delle maggiori somme assegnate all’Ambito territoriale sociale di appartenenza, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei Servizi sociali di ambito. In caso di accertato mancato raggiungimento in tutto o in parte degli obiettivi di Servizio assegnati, con Decreto Mef saranno individuati i Comuni e le somme da recuperare a valere sul “Fondo di solidarietà comunale” attribuito ai medesimi Comuni per l’anno seguente a quello di riferimento.

 

Gli Obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei Servizi sociali offerto, in forma singola e associata, sono determinati sulla base della metodologia indicata nella “Nota tecnica” allegata al Dpcm. che tiene conto di quanto previsto dalla metodologia dei fabbisogni standard. Il raggiungimento degli Obiettivi di servizio al fine di poter usufruire delle risorse sopra individuate contribuirà a potenziare i Servizi sociali soprattutto nei Comuni che denotano maggiori carenze, in modo da superare i gap esistenti, e per stabilire i “livelli essenziali delle prestazioni” nel Settore sociale da garantire su tutto il territorio nazionale. 

 

Le risorse aggiuntive del “Fondo di solidarietà comunale” sono destinate allo sviluppo dei Servizi sociali nei Comuni con maggiori carenze, quantificate in circa Euro 651 milioni annui, finanziati nella totalità in modo graduale dal 2021 al 2030; per il 2021 sono state stanziati intanto circa Euro 216 milioni, da destinarsi però anche a compensare le minori risorse per gli Enti determinate dalla variazione di metodologia, con il fine di garantire il mantenimento inalterato dei servizi offerti dai Comuni. 

 

L’Obiettivo 2021 viene ora indicato ai Comuni in corso d’anno, con limitazioni notevoli della capacità di programmazione; le risorse del “Fsc” da vincolare al raggiungimento dell’Obiettivo di servizio 2021 sono pari al valore minimo fra le risorse aggiuntive del “Fsc 2021” per la revisione della metodologia e per il potenziamento della dotazione dei Servizi sociali. 

 

Il monitoraggio del livello dei Servizi sociali offerti dovrà essere effettuata dai Comuni per i quali risulterà negativa la differenza fra la spesa storica per i Servizi sociali utilizzata a fini del calcolo del fabbisogno standard 2021 (da rilevare con il Questionario “FC40U” al 27 ottobre 2020, ossia con i dati relativi al 2017) e l’ammontare monetario del fabbisogno standard 2021 (coefficiente sul totale delle risorse perequabili del Fsc in base ai fabbisogni standard della funzione Sociale, tenuto conto della Nota metodologica approvata dalla Ctfs del 30 settembre 2020 (“Aggiornamento e revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei Comuni per il 2021”), e che le risorse del “Fsc” perequabili sono pari alla somma della capacità fiscale dei Comuni e della componente verticale del “Fsc” ponderata per il peso della funzione Sociale nei fabbisogni standard complessivi).

 

La “Nota tecnica” specifica poi che i Comuni che non raggiungono l’Obiettivo di servizio 2021 potranno rendicontare l’impegno delle risorse anche destinandoli ad Interventi per un significativo miglioramento dei Servizi sociali (servizi aggiuntivi o intensificazione di servizi esistenti) relativamente a: 

 

    azioni di sostegno in favore di anziani auto non autosufficienti, al fine di favorirne la permanenza nel proprio domicilio; 

    azioni di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile; 

    azioni di sostegno in favore dei disabili.

 

 

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