Gli enti locali con meno di 100 dipendenti e la mobilità

Gli enti locali con meno di 100 dipendenti possono attivare ancora la mobilità?

Pubblicato il 28 Agosto 2021 da Gianluca Bertagna

La modifica dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 da parte della legge di conversione del d.l. 80/2021 è stata una delle peggiori operazioni di chirurgia legislativa degli ultimi anni. Nella versione finale del testo si legge che “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100”. Cosa sono le disposizioni di cui al comma 1? Tutte le norme che riguardano la possibilità delle amministrazioni pubbliche di avvalersi di personale tramite il passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni. Il comma 1, inoltre, precisa quando serve il nulla osta per tale trasferimento.

La domanda che si stanno ponendo la stragrande maggioranza dei comuni italiani è questa: ma quindi, ai comuni con meno di 100 dipendenti è venuta meno la possibilità di assumere tramite mobilità? Oppure quella norma sta a significare che nei comuni sotto i 100 dipendenti serve sempre il nulla osta per lo spostamento dei lavoratori?

Due tesi ben diverse, chiaramente. Ora bisogna schierarsi. Io la penso così.

Da una parte è vero, verissimo, che dal punto di vista letterale i comuni sotto i 100 dipendenti non possono applicare il comma 1, quello della possibilità di ingressi tramite mobilità.

Dall’altra parte è vero che noi tutti conosciamo il perchè di quella norma: a tanti comuni e all’Anci non piaceva l’abolizione del nulla osta, perché avrebbe creato enormi difficoltà organizzative, e quindi si è invocato un intervento in conversione per ripristinarlo negli enti locali. Cosa che, a mio parere, è avvenuta proprio con quel comma; il quale, però, è stato buttato giù molto molto frettolosamente, approdando a un testo che non sta in piedi e, io penso, completamente lesivo degli intenti che si volevano raggiungere.

Certamente, a livello interpretativo, ne vedremo delle belle. A meno che il legislatore non si affretti subito a modificare quell’obbrobrio per far coincidere volontà con testo della norma.

 

 

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