Illustrazione dei motivi di ricorso per relationem

Il TAR Brescia ritiene inammissibile il motivo con il quale parte ricorrente omette di indicare quali specifici argomenti o elementi istruttori sarebbero stati pretermessi dall’amministrazione, limitandosi a fare riferimento per relationem al materiale documentale prodotto in sede procedimentale e nel giudizio e affidando al giudice il compito di individuarli nel confronto tra quanto dedotto dalla proponente in sede procedimentale e quanto replicato (o non replicato) dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato.
Al riguardo osserva che: «La giurisprudenza amministrativa considera siffatta modalità di esposizione dei motivi di ricorso, definita per relationem (per il rinvio ad altro documento allo scopo di integrazione delle ragioni di critica ai provvedimenti impugnati), in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall'art. 40, comma 1, lett. d) cod. proc. amm. con conseguente inammissibilità del motivo proposto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21.02.2020 n. 1323; Cons. Stato, IV, 25 ottobre 2019, n. 7275; IV, 12 luglio 2019, n. 4903; V, 20 luglio 2016, n. 3280). E’ stato affermato, a questo riguardo, che “L'inammissibilità non è esclusa dal fatto che la ricorrente abbia rinviato anche alla documentazione versata in giudizio comprendente gli atti della procedura poiché, altrimenti, sarebbe imposto al giudice di ricostruire le tesi di parte, supplendo al mancato assolvimento dell'onere di specificazione, con esiti comunque incerti non potendo certo ricavarsi dal solo tenore dei documenti depositati in via induttiva le ragioni fondanti la censura articolata in ricorso” (Cons. Stato, sez. V, 21.02.2020 n. 1323)».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 718 del 22 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri

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