Accertamento e riscossione nel 2020

Accertamento e riscossione nel 2020. Come procedere con le attività.

 Di Cristina Carpenedo

Per comprendere i tempi di ripresa delle attività dei comuni sul fronte della gestione delle entrate locali, è necessario coordinare un insieme di norme che coinvolgono il dl 18/2020, cosiddetto Cura Italia e il recente decreto rilancio 34/2020.

Con la pubblicazione del decreto legge 18/2020, il legislatore ha approvato diverse disposizioni per affrontare l’emergenza COVID 19 comprese alcune norme che riguardano gli enti impositori.

    Sull’attività degli enti impositori, di carattere tributario, quindi anche l’attività di accertamento, bisogna considerare l’articolo 67 che dispone la sospensione delle attività di accertamento: Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori
    Sulla sospensione dei versamenti della fiscalità locale la norma da cui partire è l’articolo 68 del dl 18_2020 come modificato dall’articolo 154 del dl 34/2020 RILANCIO
    Si aggiunge il nuovo articolo 149 sulla Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta e l’articolo 152 Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni
    Infine citiamo l’anomalo articolo 157 sulla Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

1) La sospensione dei termini delle attività non hanno inibito le attività dell’ente impositore in quanto la disposizione è stata posta a salvaguardia delle attività compromesse dall’emergenza sanitaria. Per questa ragione, l’articolo nacque con il richiamo all’articolo 12 del d lgs 159/2015 nella sua interezza, disposizione che comportava la proroga di termini di decadenza e prescrizione scadenti nel 2020. La cancellazione del riferimento al comma 2 ha permesso di guadagnare unicamente la sospensione dei termini per uno stesso periodo di tempo pari alla sospensione dei versamenti, quindi, secondo le indicazioni della circolare 11/E dell’Agenzia delle entrate, di 84 giorni che vanno ad aggiungersi al termine di decadenza per l’attività di accertamento.

Con il dl rilancio l’articolo 67 non è stato modificato e ciò implica che i termini riprendono a maturare. Che all’articolo 67 fosse collegato anche il blocco delle attività di accertamento, potrebbe essere una possibilità dovuta alla prescrizione indicata dal comma 3 del sopra citato articolo 12 L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

Il richiamo esplicito indice anche sui nuovi accertamenti esecutivi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019? Se consideriamo che gli avvisi di accertamento assorbono anche il titolo cartella ovvero ingiunzione solo dopo la scadenza prevista per il pagamento, probabilmente l’accertamento non incontra alcun limite alla possibilità di notifica, ma la prudenza impone il fermo.

Il ragionamento va completata indagando l’articolo 68 del dl 18/2020 dedicato alle attività di riscossione coattiva Sospensione dei versamento (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al (ex 31 maggio 2020) 31 AGOSTO 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L’articolo 68 sospende i versamenti dovuti dai contribuenti richiesti mediante cartelle e ingiunzioni nonché le dilazioni rilasciate su questi titoli,  nonché i termini di prescrizione e decadenza mediante l’intero richiamo al comma 3 dell’articolo 12 del d lgs 159/2015. Inoltre, anche in questo ambito, il richiamo al terzo comma del medesimo articolo inibisce la notifica di cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi, almeno fino al 31 agosto. E’ pur vero che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5 ha precisato che la portata applicativa dell’articolo 68 sugli accertamenti esecutivi si riferisce solo alla fase successiva all’avvio della riscossione coattiva ma anche in questo caso, la prudenza conferma di attendere fini al 1 settembre 2020

Ma se la conclusione sembra essere abbastanza chiara, non va sottaciuto che il dl rilancio contiene una discussa disposizione contenuta all’articolo 157 che è stato definito come distanziamento tra la fase di accertamento e la fase di notifica

Art. 157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

1 In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma l, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra 1’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il l gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Si tratta di una norma davvero anomala che imporrebbe di scindere la fase dell’emissione da quella di notifica e che andrebbe completata con la lettura di due commi successivi che, a rigor di testo letterale, sarebbero destinati ad Agenzia delle Entrate

5 Al fine del differimento dei termini dì cui al presente articolo, l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.

6 Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.

Se dunque, ragionevolmente, accantoniamo l’articolo 157 considerandolo non destinato ai comuni, si conclude che l’attività di accertamento con la notifica degli atti  potranno riprendere dal 1 settembre 2020.

2 Per effetto dell’articolo 68 anche l’attività di riscossione coattiva partirà dal 1 settembre. Fino al 31 agosto tutte le attività sono sospese pertanto, non solo la notifica di cartelle e ingiunzioni ma anche le azioni strumentali per la riscossione delle medesime. Si aggiunge che l’articolo 152 del dl rilancio sospende per il medesimo periodo gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1 997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilìtà e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dagli articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1 997.

 L’articolo 149 del dl 34/2020 completa il panorama dei versamenti sospesi coinvolgendo gli accertamenti con adesione, accordo di conciliazione, accordo di mediazione art. 17 bis che viene prorogato al 16 settembre 2020. La proroga si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

I versamenti prorogati dalle disposizioni dell’articolo 149 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili dì pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Cosa si potrà accertare nel 2020?

 Se si applica l’articolo 157 non si potrà accertare l’anno in decadenza quindi 2014 (omissione dichiarazione) e 2015 (liquidazione), CON L’ASSURDO CHE SI POTREBBERO NOTIFICARE GLI ANNI SUCCESSIVI 2016, 2017, 2018, 2019 IN QUANTO LETTERALMENTE ESCLUSI

    DIVERSAMENTE SI POTRANNO EMETTERE GLI AVVISI
    NON BASARSI SULLA PROROGA DELLE DECADENZE
    SI CONSIGLIA DI PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE E NON PRIMA
    LE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE GENERERANNO MINORI VERSAMENTI E AUMENTERANNO LE DILAZIONI

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