Proroga dei termini

L'art. 103 con le modifiche di cui alla legge di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) dispone che "i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni" e che tale proroga si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28, L. 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis , D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.". Tale ultimo capoverso è da intendersi nel senso che sono prorogati i "diversi" termini (rispetto a validità ed inizio e fine lavori di cui al primo capoverso) previsti dalle convenzioni o dai piani attuativi che hanno usufruito della proroga del Decreto del Fare?
a cura di Matteo Paolo Frazza
 
Va innanzi tutto ricordato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato in più occasioni ha evidenziato come
l 'art. 28, della predetta L. 17 agosto 1942, n. 1150 ha dato un particolare rilievo al ruolo dei piani di lottizzazione che sono divenuti oramai nella prassi gli strumenti urbanistici specifici di maggior utilizzo ed alternativi rispetto ai piani particolareggiati.
Tale circostanza porta come diretta conseguenza che deve essere applicato in via analogica, a questi ultimi l'applicabilità del termine massimo di validità decennale entro il quale devono essere attuati previsto per i piani particolareggiati (art. 16, comma 5, L. 17 agosto 1942, n. 1150). (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 3 novembre 1998, n. 1412; Cons. Stato Sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4073).
Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato come "la durata massima dei piani di lottizzazione, se ad essi non fosse applicabile il termine decennale di efficacia dei piani particolareggiati, sarebbe quella, indeterminata, degli strumenti urbanistici generali, invece di quella decennale dello strumento urbanistico attuativo: il che costituirebbe di per sé motivo di incoerenza" (Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, n. 3969).
Pertanto si è consolidato il principio secondo cui la validità dei piani urbanistici di cui all'art. 28, L. 17 agosto 1942, n. 1150 non è sine die ma di durata decennale.
Successivamente con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la L. 9 agosto 2013, n. 98 (il cosiddetto ecreto del Fare) si è introdotta una disposizione, art. 30, comma 3-bis, volta ad ampliare le tempistiche per il completamento degli interventi edilizi previsti nei piani dipianificazione urbanistica ex art. 28, L. 17 agosto 1942, n. 1150, prevedendo una proroga triennale di validità delle convnezioni urbanistiche medesimne nonche dei termini di inizio e fine lavori.
Detta norma si inserisce come una deroga speciale al principio della validità decennale dei piani attuativi come già sopra richiamato.
La giurisprudenza ha ravvisato che la Deroga introdotta nel 2013 deve essere interpretata come la proroga triennale dei soli piani attuativi non ancora scaduti alla data di entrata in vigore (21 agosto 2013) della legge ciò in ragione del consolidato principio secondo cui "la proroga dei termini di efficacia stabiliti da un atto amministrativo, in generale, non è ammissibile qualora l'atto la cui efficacia si intenda prolungare sia già scaduto, richiedendosi cioè che il provvedimento da prorogare sia ad "efficacia durevole" Cons. Stato Sez V, 18 settembre 2008, n. 4498.
Or bene venendo al caso che ci occupa si ritiene che la dicitura "diversi termini" debba necessariamente riferirisi alla validità, inizio e fine lavori, riferiti a quei piani attuativi che hanno beneficiato della proroga disposta dal Decreto Del Fare, ciò in ragione del fatto che il Decreto del Fare ha introdotto uno speciale regime di favore che si riferiva espressamente ed esclusivamente alla validità, inizio e fine lavori dei piani attuativi urbanistici.

 tratto da risponde.leggiditalia.it
08/05/2020 - Proroga termini
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